Data: 24/04/2015 19:35:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - All'indomani dell'approvazione del divorzio breve, nel clima acceso di polemiche che ha accompagnato il testo, arriva la nuova proposta di legge sugli accordi prematrimoniali.

Il ddl (C.2669 presentato il 15 ottobre 2014) è opera degli stessi relatori della riforma sul divorzio breve, i deputati Alessia Morani (Pd) e Luca D'Alessandro (Fi).

Il fine, come sostenuto dagli stessi, è quello di consentire a chi si sposa di regolare il regime patrimoniale della famiglia, con riferimento soprattutto alla distribuzione dei beni, risolvendo così, “a monte”, nell'ottica di un futuro divorzio, molti dei problemi che in genere si verificano in tali casi.

Quanto alle modalità relative alla stipulazione degli accordi, ancora sono tutte da verificare.

In ogni caso, considerati i contrasti, provenienti in particolar modo dai matrimonialisti e dal mondo cattolico, si prevede che anche il percorso di questo ddl sarà altrettanto accidentato.

Intanto, scopriamo cosa sono i patti patrimoniali e qual è la situazione in Italia:

- I patti prematrimoniali

Si tratta di veri e propri contratti mediante i quali i due futuri coniugi si mettono d'accordo sia sulle questioni inerenti gli obblighi del matrimonio sia su quelle da affrontare in caso di separazione e divorzio, mirando così alla preventiva risoluzione di ogni eventuale controversia.

In alcuni Paesi europei (tra cui Francia e Germania) esistono già diverse forme di intese prematrimoniali, ma il modello più diffuso è quello dei “prenuptial agreement” di origine anglosassone.

Molto “in voga” negli stati Uniti, con questo genere di accordi, stipulati per lo più davanti al notaio, i coniugi si accordano per regolare l'intero regime economico durante il matrimonio e in vista di un eventuale divorzio (ivi compreso l'assegno di mantenimento e le clausole più disparate, riguardanti finanche l'adulterio.

- La situazione in Italia

In Italia i patti prematrimoniali non sono ben visti dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, in quanto considerati accordi che incidono sui diritti “indisponibili” dei coniugi e caratterizzati dall'illiceità della causa, giacché finalizzati a circoscrivere, in modo espresso o indirettamente, il diritto di difesa in un futuro procedimento di divorzio (cfr. ex. multis Cass. n. 17634/2007; Cass. n. 5302/2006).

Tuttavia, di recente, alcune pronunce dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 23713/2012; Cass. n. 19304/2013), pur ribadendo il tradizionale orientamento di “invalidità” delle convenzioni prematrimoniali, hanno mostrato una certa apertura, riconoscendo la libertà dell'autonomia privata anche all'interno del diritto di famiglia: autonomia che permette ai coniugi di disporre del proprio patrimonio nell'ottica della fine dell'unione, laddove l'accordo non contenga disparità o sproporzioni nelle prestazioni da effettuare reciprocamente.


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