Data: 29/04/2015 19:30:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 8403 del 24 Aprile 2015. 

In caso di risarcimento del danno richiesto a seguito di incidente stradale, lo stesso non scatta in automatico a seguito di accertamento di postumi; ma occorre che l'interessato provi in giudizio la conseguente diminuzione della capacit� di guadagno della vittima, dimostrazione che deve avvenire in concreto. 

Nel caso in cui il soggetto danneggiato non � attualmente impegnato in alcuna attivit� lavorativa, il calcolo va eseguito sulla base dell'impiego che avrebbe presumibilmente svolto.

E se la danneggiata � una casalinga, anche se non impegnata in attivit� economica retribuita, la Suprema corte (come gi� affermato in passato) ricorda che le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, �con conseguente risarcibilit� del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacit� lavorativa della casalinga

Dal punto di vista probatorio, nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'effettiva entit� dei danni subiti, questi possono essere dedotti attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., tali da far concludere per la sussistenza di un fatto ignoto partendo da pi� fatti noti. 

Nella questione esaminata la rilevanza e la specificit� dei postumi permanenti (diverse fratture in molteplici parti del corpo) riferiti sia all'inabilit� permanente che temporanea costituiscono certamente valida base di convincimento del giudice del merito, il quale ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione di liquidare altres� il danno da lucro cessante. In definitiva, secondo la Corte, le richieste dei ricorrenti � automobilisti coinvolti nel sinistro e ritenuti responsabili dello stesso � si risolvono in mere richieste di riesame del fatto, operazione esclusa nel giudizio di Cassazione. Qui sotto il testo integrale della sentenza.


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