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Data: 05/05/2015 22:10:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei![]() ABOGADO FRANCESCA SERVADEI - STUDIO LEGALE SERVADEI
Il Decreto Legge del 20 marzo 2014 n. 36, Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,di cui al decreto del Predidente della Repubblica 9 ottobre 1990, num. 309, nonch� di impiego di medicinali, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, num. 79 ha modificato il V comma ex articolo 73 del D.P.R 309/90 in materia di stupefacenti relativamente all'ipotesi della lieve entit�; con tale modifica si � superata la configurazione di attenuante di cui al citato comma per affermarsi quella di fattispecie autonoma di reato. In passato l'orientamento era decisamente diverso, infatti molteplici sono state le sentenze della Corte di Cassazione nelle quali gli Ermellini hanno statuito attenuante speciale quella indicata nel V comma, ex art. 73 D.P.R 309/90, come per esempio la pronuncia del 24 febbraio 2005 n. 20556, ove In primis � lecito osservare come il V comma si apre, ossia con una clausola di sussidiariet� con la quale si legge che salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, da ci� ne deriva che implicitamente la fattispecie di cui al citato comma sia gi�, e quindi costituisca di per s�, un reato, inoltre altro elemento a favore della figura autonoma risulta dal soggetto agente e dall'inciso commette; il primo, chiunque generico, ed il secondo indicante una condotta commette, si riferiscono a fattispecie volte ad una incriminazione di fatti autonomi; inoltre dal lessico del citato comma si evince la volont� di descrivere disposizioni autonomamente incriminatici, cos� come emerge dall'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione in una relazione al Decreto Legge 23/2013. Considerando la fattispecie di cui al V comma quale reato autonomo � importante soffermare l'attenzione anche sul regime sanzionatorio alla luce del quale, chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 , salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, soggiace alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.032,00 ad � 10.329,00.
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