Data: 28/04/2015 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi - Se il
reclamo sulla mancanza di un servizio di lavanderia esterno può essere “snobbato”
dal magistrato di sorveglianza, non altrettanto può dirsi per la richiesta del
detenuto di essere trasferito in una cella
per non fumatori. Qui, infatti, entra in gioco il diritto alla salute che non può essere “liquidato” con un semplice
la cella è “in linea con quanto prescritto dalla legge”.
Ad affermarlo è
la Corte di Cassazione, con sentenza
n. 17014 del 23 aprile scorso, annullando
l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto tutte
le doglianze avanzate dal detenuto.
Per la prima
sezione penale, infatti, occorre distinguere le varie istanze e laddove queste
riguardino la violazione dei diritti
soggettivi, tra cui campeggia la carenza di spazio, il giudice non può limitarsi a rispondere con formule generiche ma
deve sempre valutare concretamente le
condizioni di carcerazione.
Così, passi, nel
caso di specie, la questione del servizio lavanderia che non rientra nella
categoria dei diritti soggettivi.
Passi pure la
doglianza sulla mancata somministrazione di un farmaco specifico per curare una
patologia, posto che era emerso che al detenuto ne veniva fornito uno
equivalente e non vi era, quindi, motivo per dubitare della sua idoneità.
Ma quanto alle
lamentele sullo spazio intramurario della cella e sul fumo, riguardando situazioni “tali da incidere sul diritto
alla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto di
trattamenti inumani”, le stesse meritano di essere valutate congruamente dal
giudice del reclamo, chiamato ad accertare le condizioni effettive della
carcerazione.
Ciò non è
avvenuto, secondo il Palazzaccio, nel caso di specie essendosi limitato il
magistrato ad affermare che la camera detentiva era conforme alla prescrizione
di legge senza affrontare realmente le istanze del detenuto.
Per cui, ha
concluso piazza Cavour annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo
esame, per lo spazio minimo a
disposizione del detenuto, in mancanza di una espressa regolamentazione
normativa, il parametro cui il giudice dovrà riferirsi rimane quello stabilito
dalla Cedu (con la nota sentenza
Torreggiani nel 2013), ovvero non
inferiore a tre metri quadrati. Con riferimento, invece, alla richiesta sul
fumo passivo (considerata la mancata chiarezza del reclamo), mentre una domanda
di essere trasferito in una cella per fumatori sarebbe inammissibile, l'opposta
istanza di una cella no smoking, investendo
l'aspetto della tutela del diritto alla salute, dovrà ricevere dal magistrato una risposta chiara ed adeguata.
|