|
Data: 29/04/2015 08:42:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Spetterà anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari e a coloro che hanno accettato la “conciliazione agevolata” introdotta dal Jobs Act, la nuova indennità di disoccupazione in vigore dal primo maggio. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2015, in risposta all'istanza avanzata dalla Cisl. Analizzando la recente normativa (d.lgs. n. 22/2015 sui nuovi ammortizzatori sociali), il Ministero ha precisato che la Naspi “è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, nonché nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e in quelle di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto, a differenza della precedente Aspi, nella quale il legislatore aveva indicato tassativamente le fattispecie di esclusione dal beneficio, per la “Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego” è stato solo specificato l'ambito applicativo “in positivo”, senza indicare le ipotesi di esclusione. Ragion per cui ha deciso il Ministero, anche le ipotesi di licenziamento disciplinare rientrano tra quelle di disoccupazione “involontaria” riconosciute per l'accesso all'indennità. Anche perché, sottolinea la nota ministeriale, tale forma di licenziamento non può essere considerata “volontaria”, sia perché l'adozione del provvedimento disciplinare non è automatica ma è rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, sia perché la stessa potrebbe essere impugnata in quanto ritenuta illegittima. Quanto alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 (sul contratto a tutele crescenti), anche in tal caso, il dicastero si è espresso in termini positivi. La norma, infatti, stabilisce nello specifico che, nell'ipotesi di licenziamento, il datore di lavoro possa offrire al lavoratore un “importo” per rinunciare all'impugnazione del licenziamento, anche dove già proposta. Ma l'accettazione dell'offerta da parte del lavoratore non implica il mutamento del titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che rimane sempre il licenziamento, facendo nascere, dunque, il diritto a fruire della Naspi quale ipotesi di disoccupazione involontaria. |
|