Data: 12/05/2015 19:10:00 - Autore: Cristina Bassignana

a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Cassazione Civile, I Sezione Civile, 19.01.2015 n. 752

La nonna materna, a seguito del prematuro decesso della figlia per malattia, ricorre al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di visita della nipote.

I giudici di primo e secondo grado respingono il ricorso. La nonna materna ricorre quindi per Cassazione lamentando:

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 sexies Codice Civile e della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con Legge 27.05.1991, sulla capacit� di discernimento del minore.

La ricorrente lamenta che l'audizione della minore di et� inferiore ai 12 anni avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla sua capacit� di discernimento e avrebbe dovuto essere approfondita con altri mezzi istruttori quali la consulenza tecnica d'ufficio. La capacit� di discernimento della minore non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua et� di otto anni al momento dell'ascolto.

Per i giudici di Cassazione tale motivo � infondato ritenendo, come indicato dal dato normativo, che l'audizione del minore infra dodicenne presuppone anche la capacit� di discernimento in relazione alla sua et� e al grado di maturit�. L'indagine di tale capacit� � devoluta al libero e prudente apprezzamento del giudice. La capacit� di discernimento non pu� essere esclusa a priori dal mero riferimento al dato anagrafico mentre pu� presumersi ricorrente nei minori in et� scolastica perch� normalmente in grado di comprendere l'oggetto della loro audizione e di esprimersi consapevolmente.

Nel caso di specie la minore, in et� scolare, aveva mostrato coerenza nelle proprie dichiarazioni rese sia in sede giudiziale che nel corso dell'indagine affidata ai servizi sociali. Dal tenore delle sue dichiarazioni, infatti, non emergevano dubbi o incertezze nel manifestare il proprio desiderio sebbene in un momento di grave lutto per la perdita della madre. Anche con riguardo al contenuto delle dichiarazioni non sono emerse forzature o suggestioni tali da far ritenere una diversa volont� della minore. Ella aveva sempre ribadito la medesima volont� �riferendo di provare dolore al solo pensiero di sentire la nonna anche telefonicamente perch� mi ricorda cose troppo brutte, soprattutto le grandi litigate con pap� quando mamma stava male�.

2. Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata in Italia con la Legge 20.03.2003 n.77, sulla preventiva informazione del minore sottoposto all'ascolto.

La doglianza � infondata e smentita dalle stesse dichiarazioni rese dalla bambina che ha mostrato di possedere doti, percezione intellettiva, sensibilit�.

3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 Legge 219/2012 sulla legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Sul punto la Cassazione precisa che la normativa che disciplina il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti � volta ad apprezzare e tutelare l'interesse del minore e non dell'ascendenteLa normativa non attribuisce agli ascendenti un autonomo diritto di visita ma ulteriori elementi di valutazione nella scelta dei provvedimenti da adottare a tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata.

Avv. Cristina Bassignana



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