Data: 30/04/2015 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Non basta un avvocato per entrambi i coniugi che decidano di intraprendere l'iter della negoziazione assistita per separarsi o divorziare, devono essere almeno due. A chiarire uno dei controversi aspetti operativi dell'istituto introdotto con il c.d. �decreto giustizia� (d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014) � il ministero dell'Interno con la circolare n. 0001307/2015 diramata in questi giorni a tutti gli uffici interessati.

In ragione della diversificata casistica e delle notevoli �difficolt� interpretative� presentate sul piano pratico dalle nuove norme, il dicastero, preoccupato dell'eventualit� che possa essere �pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione� delle stesse sul piano nazionale, ha ravvisato infatti la necessit� di intervenire specificando e puntualizzando le principali problematiche ermeneutiche, tra cui, appunto, quella della possibilit� per le parti della negoziazione di avvalersi del medesimo avvocato.

Possibilit� esclusa, dunque, dal ministero, secondo il quale dal dato letterale della disposizione normativa (ex art. 6) si evince chiaramente che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio � conclusa con l'assistenza di �almeno un avvocato per parte�, il che preclude qualsiasi interpretazione tesa a consentire ai coniugi di avvalersi di un unico difensore.

Quanto, invece, all'altro aspetto, foriero di altrettante complicazioni e di incoerenza applicativa, relativo alla trasmissione dell'accordo da parte di uno o di entrambi gli avvocati, la circolare ministeriale ha chiarito che � sufficiente che la convenzione venga trasmessa da uno soltanto dei difensori che hanno assistito uno dei coniugi e autenticato la sottoscrizione.

Per cui, a differenza della precedente linea interpretativa che sosteneva l'applicabilit� della sanzione all'avvocato che non avesse presentato presso gli uffici comunali la copia dell'accordo (anche laddove vi avesse provveduto l'avvocato dell'altra parte), la sanzione amministrativa pecuniaria scatter� soltanto qualora �nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione� nel termine dei dieci giorni, i quali decorrono, ha chiarito infine il ministero, �dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria�.


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