Data: 03/05/2015 14:00:00 - Autore: N.R.
Legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce dei permessi ex legge 104 ma che invece di prestare assistenza al familiare disabile se ne va a una serata danzante.
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza 8784/15) evidenziando che non ha alcun rilievo il tipo di assistenza che il lavoratore deve prestare in concreto. Nella fattispecie � risultato pacifico che il giorno del permesso retribuito era stato richiesto per soddisfare esigenze che non hanno nulla a che vedere con l'assistenza.
Il lavoratore, a sua discolpa, aveva sostenuto che alcune ore del permesso retribuito erano state effettivamente utilizzate per assistere la madre. Questo per�, secondo gli Ermellini,  non cambia i termini della questione dato che comunque il permesso � stato utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali era stato riconosciuto.
La Cassazione sottolinea il particolare disvalore sociale di tale condotta che finisce con il porre a carico della collettivit� dei costi per soddisfare esigenze personaliI permessi ex legge 104 sono infatti retribuiti in anticipo dal datore di lavoro ma poi � sull'ente previdenziale che i relativi costi vanno a gravare.
Inoltre, rimarca la Corte, un simile comportamento costringe il datore di lavoro a dover riorganizzare il lavoro costringendo altri dipendenti (che devono sostituire il lavoratore assente) a un maggiore impegno nella prestazione lavorativa.
In ogni caso ci� che maggiormente rileva ai fini del licenziamento � che tale condotta va a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
Vedi anche: La legge 104: i permessi retribuiti. Ecco un breve vademecum. In allegato il testo della legge 


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