Data: 03/05/2015 13:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Colpa di un bicchiere di vino di troppo a tavola o di un cicchetto con gli amici, fatto sta che la prova dell'etilometro non lascia scampo e rivela che il vecchietto ha �alzato� un po' il gomito mettendosi comunque alla guida della propria bici.

Questo per la Cassazione vale una condanna per guida in stato di ebbrezza a prescindere dal veicolo utilizzato: ci� che conta, infatti, non � la guida di un mezzo a motore o meno ma la garanzia della sicurezza sulla strada. E un tasso alcolemico pari a 0,9 g/l evidenzia nettamente uno stato di ebbrezza e, dunque, la sussistenza del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b) del d.lgs. n. 285/1992) per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede in tale stato.

Cos�, con la sentenza n. 17684 depositata il 28 aprile scorso, la quarta sezione penale della S.C. ha respinto in toto tutte le obiezioni dell'anziano ciclista.

A nulla sono valse, infatti, le doglianze del vecchietto, secondo il quale la disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza non pu� essere applicata alla conduzione di veicoli non motorizzati (e nella specie, di una bicicletta), analogamente ai principi affermati dalla stessa giurisprudenza a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, considerata non applicabile �a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non � stata richiesta alcuna abilitazione� ed essendo invece la fattispecie sussumibile nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 688 c.p.

Per la S.C., invece, ha ragione il giudice d'appello che si � allineato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit� (cfr. Cass., SS.UU., n. 12316/2002), secondo il quale, con riferimento alla funzione cautelare della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, �� incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'art.186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente�. Per cui, in tali casi, l'agente che accerti la violazione e che si preoccupi che l'autore non circoli con quel veicolo potr� avvalersi a fini cautelari �di altri ipotizzabili sussidi�, in quanto la privazione della patente non sarebbe di alcun ostacolo alla circolazione del veicolo con cui � stata commessa la violazione, posto che per lo stesso non � previsto il possesso della patente. Da ci� consegue, per la Cassazione �la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall'applicabilit� delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata�.

Pertanto, il reato de quo, ha sentenziato la S.C., pu� ben �essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneit� del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarit� e di sicurezza della circolazione stradale�.

Inconferente, inoltre, la prospettazione dell'applicabilit� della contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. in luogo del delitto di cui all'art. 186 C.d.S., data la diversit� degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme.

A prevalere � sempre �la necessit� di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumit� di chi vi si trova� ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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