Data: 05/05/2015 19:16:00 - Autore: Mara M.
Una "novit�" appena giunta dalla Cassazione aiuta l'Amministrazione finanziaria a smascherare e perseguire gli evasori.

Si tratta della ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, secondo le quali, nella lotta contro l'evasione fiscale, � possibile utilizzare anche le informazioni bancarie svelate dai dipendenti degli istituti di credito, non rilevando a tal fine l'illecito penale di violazione del diritto alla riservatezza di cui tali informazioni siano eventualmente frutto.

In pratica, sar� il giudice di merito competente, a dover valutare di volta in volta la attendibilit� ai fini probatori dei dati sui conti dei contribuenti sottoposti ad accertamento e contestazione, indipendentemente dal quomodo della loro acquisizione: il fatto che provengano da una fattispecie criminosa non li rende per ci� stesso inservibili!

Mancando, infatti, una norma di portata generale sulla inutilizzabilit� in ambito tributario delle informazioni rivelate da dipendenti infedeli in violazione del segreto bancario, la Corte ha dunque ritenuto di sposare il principio consolidato per cui l'eventuale illegittimit� della acquisizione di un documento non riverbera i suoi effetti sulla utilizzabilit� del documento stesso. A patto, per�, che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

1) L'acquisizione della prova non sia avvenuta in violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale(*) 

2) L'acquisizione non sia avvenuta in violazione di una norma tributaria, che sanziona la propria violazione con l'inutilizzabilit� della documentazione medesima.

(*) A questo proposito, la stessa Corte ha gi� avuto modo di chiarire che i diritti costituzionali considerati fondamentali sono quelli pi� "essenziali" - quali, ad esempio, l'inviolabilit� della libert� personale e del domicilio della persona. Mentre ne resta escluso, per esempio, il diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. sent. Cass. 24293/2011)

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