Data: 15/05/2015 16:00:00 - Autore: G.C.
La sentenza n. 506/04/15 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna stabilisce che l'art. 20 del Dpr 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), che consente all'Agenzia delle Entrate di applicare l'imposta di registro in base all'intrinseca natura degli atti, non può essere applicato in modo estensivo, cioè non è consentita l'automatica trasposizione degli effetti ai fini delle altre imposte.

Nel caso oggetto di giudizio un immobile veniva venduto ad una società la quale provvedeva immediatamente a demolirlo e a ricostruirlo. L'Amministrazione finanziaria qualificava l'operazione come cessione di area edificabile, emettendo un avviso di accertamento al fine di ricondurre a tassazione la plusvalenza così generata.

A tal riguardo, la Commissione regionale ha osservato che la tassazione delle aree edificabili è collegabile solamente alla condizione oggettiva del bene e non alla volontà delle parti. Di conseguenza, l'intenzione di demolire un immobile e procedere alla sua ricostruzione non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza da parte dell'Amministrazione, come se si trattasse di area edificabile.

Il potere concesso all'ufficio di reinterpretare la natura di un atto sulla base delle reali volontà delle parti è una norma specifica dell'imposta di registro che il legislatore non ha voluto estendere alle altre imposte.
M.F.

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