Data: 15/05/2015 16:00:00 - Autore: G.C.
La sentenza n. 506/04/15 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna stabilisce che l'art. 20 del Dpr 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), che consente all'Agenzia delle Entrate di applicare l'imposta di registro in base all'intrinseca natura degli atti, non pu� essere applicato in modo estensivo, cio� non � consentita l'automatica trasposizione degli effetti ai fini delle altre imposte.

Nel caso oggetto di giudizio un immobile veniva venduto ad una societ� la quale provvedeva immediatamente a demolirlo e a ricostruirlo. L'Amministrazione finanziaria qualificava l'operazione come cessione di area edificabile, emettendo un avviso di accertamento al fine di ricondurre a tassazione la plusvalenza cos� generata.

A tal riguardo, la Commissione regionale ha osservato che la tassazione delle aree edificabili � collegabile solamente alla condizione oggettiva del bene e non alla volont� delle parti. Di conseguenza, l'intenzione di demolire un immobile e procedere alla sua ricostruzione non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza da parte dell'Amministrazione, come se si trattasse di area edificabile.

Il potere concesso all'ufficio di reinterpretare la natura di un atto sulla base delle reali volont� delle parti � una norma specifica dell'imposta di registro che il legislatore non ha voluto estendere alle altre imposte.
M.F.

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