|
Data: 15/05/2015 16:00:00 - Autore: G.C.![]() Nel caso oggetto di giudizio un immobile veniva venduto ad una societ� la quale provvedeva immediatamente a demolirlo e a ricostruirlo. L'Amministrazione finanziaria qualificava l'operazione come cessione di area edificabile, emettendo un avviso di accertamento al fine di ricondurre a tassazione la plusvalenza cos� generata. A tal riguardo, la Commissione regionale ha osservato che la tassazione delle aree edificabili � collegabile solamente alla condizione oggettiva del bene e non alla volont� delle parti. Di conseguenza, l'intenzione di demolire un immobile e procedere alla sua ricostruzione non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza da parte dell'Amministrazione, come se si trattasse di area edificabile. Il potere concesso all'ufficio di reinterpretare la natura di un atto sulla base delle reali volont� delle parti � una norma specifica dell'imposta di registro che il legislatore non ha voluto estendere alle altre imposte. M.F. |
|