|
Data: 09/05/2015 11:00:00 - Autore: Giovanna Molteni Giovanna Molteni - Se una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all'innalzamento dell'aggio di riscossione dal 4,65% all'8%, Equitalia applica gli interessi di mora che sono conteggiati sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi di mora decorrono dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento a quella in cui viene eseguito il pagamento delle somme pretese, applicando il tasso di interesse che è determinato con cadenza annuale. Con il provvedimento del 30 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate riduce di 0,26 punti il tasso degli interessi di mora che, a decorrere dal 15 maggio 2015, passa dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale. La riduzione degli interessi di mora si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 78 del 2010, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso. Il provvedimento in esame non modifica né il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% né l'interesse per dilazione di pagamento che viene applicato nella misura del 4.5% se il debitore chiede a Equitalia di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 rate mensili nei casi indicati nel D.M. del 6 novembre 2013. |
|