Data: 09/05/2015 11:00:00 - Autore: Giovanna Molteni
Giovanna Molteni - Se una cartella di pagamento � pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all'innalzamento dell'aggio di riscossione dal 4,65% all'8%, Equitalia applica gli interessi di mora che sono conteggiati sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi di mora decorrono dalla data in cui � avvenuta la notifica della cartella di pagamento a quella in cui viene eseguito il pagamento delle somme pretese, applicando il tasso di interesse che � determinato con cadenza annuale. 

Con il provvedimento del 30 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate riduce di 0,26 punti il tasso degli interessi di mora che, a decorrere dal 15 maggio 2015, passa dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale.

La riduzione degli interessi di mora si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 78 del 2010, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.

Il provvedimento in esame non modifica n� il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% n� l'interesse per dilazione di pagamento che viene applicato nella misura del 4.5% se il debitore chiede a Equitalia di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 rate mensili nei casi indicati nel D.M. del 6 novembre 2013.

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