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Data: 21/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9119 del 6 Maggio
2015. Il caso esaminato dalla Corte con la sentenza in oggetto, riguarda una domanda di risarcimento
del danno subito da paziente affetta da cancro,
diagnosticato con ritardo. La paziente eta poi deceduta in corso di causa. La sentenza offre alcuni spunti di riflessione
circa l'onere della prova nei casi di
responsabilità medica. Il giudice d'appello aveva rigettato la
domanda risarcitoria a fronte di presunto mancato raggiungimento
della prova sul quantum risarcitorio anche se i giudici di merito avevano rigettato una istanza perché fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio. La
Suprema corte ricorda che "chi domanda il risarcimento
del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di
descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione
del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria,
ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente
rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno”. Nella
specie, si era richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute ed i giudici avrebbero dovuto ammettere la richiesta CTU. Rigettando
l'istanza di parte attrice alla disposizione di ctu e subito dopo
respingendo la sua domanda di risarcimento perchè non provata la
Corte di merito ha violato il fondamentale principio
secondo il quale “il giudice non può, senza contraddirsi,
imputare alla parte di non assolvere all'onere della prova i fatti
costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta”. Il
ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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