Data: 10/05/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan
Avv. Laura Bazzan 

Ai sensi dell'art. 2053 c.c., il proprietario di un edificio, o di altra costruzione, � responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Si tratta di un'ipotesi di responsabilit� oggettiva, che prescinde dall'effettiva configurabilit� della colpa per omessa sorveglianza sull'immobile ed � unicamente riconducibile alla mera sussistenza del nesso materiale di causalit� tra la cosa disgregatasi e l'evento dannoso da essa determinato. In altre parole, la norma in questione pone in capo al proprietario (e al titolare di un diritto reale di godimento) una responsabilit� a titolo di colpa presunta, di talch� il danneggiato che intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento avr� unicamente l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalit� tra lo stesso e lo stato di rovina del'edificio altrui. Per contro, l'onere della prova liberatoria dell'insussistenza della colpa incombe sul proprietario, il quale sar� tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non � affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina � intervenuta per caso fortuito, con ci� intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., 30.01.2009 n. 2481).

Tipologia dei danni


Per essere sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 2053 c.c, i danni causati da edifici o altre costruzioni (quali, ad esempio, ponti, recinzioni, gazebi... in generale, tutte le opere umane incorporate al suolo) devono consistere in disgregazioni - anche limitate - degli elementi strutturali del manufatto o degli elementi accessori in esso stabilmente incorporati. La giurisprudenza, pertanto, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina anche alle ipotesi di danni determinati dalla rottura dei tubi dell'impianto idrico-sanitario e dalla disfunzione e avaria dell'impianto elettrico, considerandoli elementi accessori stabilmente collegati all'edificio.

Ipotesi applicative


Poich� l'attivit� di manutenzione, posta indirettamente dal legislatore quale obbligo per non incorrere nella responsabilit� ex art. 2053 c.c., richiede necessariamente la disponibilit� giuridica e quindi la custodia dell'edificio, in caso di danni causati a terzi dall'immobile locato, continuer� a rispondere il proprietario quando gli stessi danni derivino dalle strutture murarie o dagli impianti in esse inglobati, e ci� non solo quando i danni derivino da difetti originari o da attivit� svolte dallo stesso proprietario, ma anche quando siano ascrivibili al comportamento di terzi immessi nel godimento del bene. Qualora i danni siano determinati da altre parti e accessori dell'immobile, invece, dovr� farsi riferimento all'art. 2051 c.c.: avendo il conduttore acquistato la disponibilit� materiale dell'immobile con facolt� ed obbligo di intervenire per evitare pregiudizi altrui, lo stesso sar� responsabile nei confronti dei terzi per omessa sorveglianza e inosservanza degli specifici obblighi imposti al conduttore dagli artt. 1576, 1577, 1587, 1609 c.c.
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