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Data: 21/06/2015 23:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi UN CASO GIUDIZIARIO OFFRE INDICAZIONI PREZIOSE SU COME MUOVERSI PER OTTENERE UN GIUSTO RISARCIMENTO PER DANNI ALLA PERSONA LA CURA ESTETICA DELLA PERSONA E I RISCHI Oggi come oggi grande è l'importanza che socialmente si attribuisce alla cura dell'estetica della propria persona, tanto che ovunque possiamo trovare attrezzati centri in grado di offrire i più svariati servizi per migliorare e mantenere la bellezza, ad esempio del proprio viso. Talvolta purtroppo ci si imbatte, inconsapevolmente, in professionisti imprudenti. E' quello che si è verificato a Tizia in occasione di un trattamento estetico per la pulizia del viso. I genitori che avevano accompagnato la figlia per alcune sedute di trattamento, decidevano preoccupati di interromperlo dopo aver constatato l'insorgere di un'estesa infiammazione della pelle; successivamente, l'equipe medica di un ospedale spiegava come l'infiammazione fosse scaturita dall'errato trattamento effettuato presso il centro estetico che, addirittura, aveva favorito l'insorgenza di vistosa acne nodulo - cistica. Come muoversi quindi a fronte di tale preoccupante problematica? L'ACCERTAMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA Posto che il danno alla salute è contemplato tra i valori inviolabili della persona e la sua tutela richiama i principi dell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio diligente di una specifica attività professionale, la lesione può essere in primo luogo accertata dal punto di vista tecnico e medico legale attraverso un ricorso per accertamento tecnico preventivo, a mezzo del quale si può preconfezionare la prova del danno da utilizzare in un successivo giudizio risarcitorio, oppure per tentare un accordo bonario e precontenzioso con la controparte responsabile. IL CONTRATTO D'OPERA E I PRESIDI DI TUTELA DEL DANNEGGIATO Certo è che la prestazione resa dall'estetista è da inquadrare nel contratto d'opera: laddove ci si trovasse di fronte ad un trattamento non correttamente eseguito e, quindi, di danni al cliente, vi sarà una responsabilità contrattuale del soggetto con il quale il contratto d'opera è stato stipulato ( Corte di Appello l'Aquila, civile, sentenza n. 48 del 14.01.2015 ). Tra l'altro, in tema di esercizio della professione di estetista e visti i valori in gioco la giurisprudenza è rigorosa: infatti richiede all'operatore un alto grado di preparazione, non essendo ritenuta sufficiente una prestazione "media". Da tenere sempre presente la generale responsabilità extracontrattuale dell'art. 2043 codice civile atteso che, nella fattispecie, si è prodotta una lesione del diritto alla salute, presidiato costituzionalmente dall'art. 32. In buona sostanza: la salute è un bene più che prezioso: è fondamentale prevenire ogni condotta che possa mettere in pericolo il delicato equilibrio che la pervade. Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog: www.pandolfistudiolegale.it |
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