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Data: 11/05/2015 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - L'argomento è da non lasciarsi sfuggire: la PROVA PSICOLOGICO GIURIDICA nel danno alla persona. L'accertamento, la valutazione, la personalizzazione del danno psichico sono temi davvero caldi. Si tratta, infatti, di una delle questioni di più spiccato interesse nell'ambito della sterminata ed avvincente materia del danno alla persona. La data da salvare è il 28 maggio 2015, il luogo la Corte d'Appello di Roma, in Sala Unità d'Italia, sita in Via A. Varisco, n. 3. Il convegno si svolgerà dalle ore 9 alle ore 15:30 e sarà gratuito. Si articolerà nel programma che trovate sviluppato qui in calce. E' stata inoltrata richiesta di attribuzione dei crediti formativi. Attendiamo, dunque, tutti coloro che potranno partecipare a tale encomiabile iniziativa. Ricordiamo che la Suprema Corte ha affermato che la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla violazione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, presenta natura composita. Si articola, infatti, in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali - il danno morale, identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, - il danno biologico, inteso come lesione del bene salute, - il danno da perdita del rapporto parentale definito anche esistenziale, costituito dalla sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto leso, dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tener conto in sede di liquidazione del danno. Ciò in ossequio al principio dell'integrale risarcimento del danno, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato soltanto quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di differenti denominazioni, meramente formali. Pertanto, se in concreto ricorrono tutte e tre contemporaneamente, si avrà la liquidazione in concreto e sostanziale (non nominalistica) della componente morale, di quella biologica, di quella da perdita della serenità derivante dal vincolo familiare. In sintesi, l'unitarietà del danno non patrimoniale preclude la duplicazione risarcitoria, ma non può precludere il risarcimento di ognuna delle voci dianzi menzionate. Da ultimo, proprio un paio di giorni fa la S.C., Sez. III, con la sentenza n. 9320 dell'8 maggio 2015, Pres. Giovanni Battista Petti, Rel. Marco Rossetti, ha avuto occasione di affrontare un danno che aveva una componente psichica per i genitori e la sorella della vittima di uno scontro frontale verificatosi a Cerreto Guidi nel 2001. Con il terzo, unitario motivo di ricorso i congiunti della vittima si dolgono della pronuncia con due diverse censure: a) che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale aveva liquidato in modo unitario ed indistinto sia il pregiudizio non patrimoniale da costoro patito in conseguenza del tragico decesso della persona cara, sia il danno alla salute da invalidità permanente, consistito in una malattia psichica ed anch'esso cagionato dall'evento luttuoso. b) che la statuizione sarebbe inficiata da un vizio di motivazione, a mente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. avendo la Corte d'Appello di Firenze sottostimato il danno non patrimoniale conseguito alla morte del familiare. La S.C. ritiene fondata la prima censure ed assorbita dal recepimento della prima la seconda. A pag. 11) della motivazione, nel punto 5.8. l'Estensore ritiene, quindi, fondata la denuncia del vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d'Appello di Firenze, che, dopo avere ritenuto non corretta la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice (Sezione Distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze), non aveva in alcun modo indicato quale peso specifico avesse attribuito nella aestimatio del danno alla compromissione della salute, rispetto al danno causato dal lutto. In definitiva, la Corte distrettuale toscana, che aveva anche rideterminato l'ammontare del danno non patrimoniale, riducendone l'importo rispetto a quanto aveva liquidato la Sez. Dist. di Empoli, non aveva spiegato quanta parte del risarcimento complessivamente liquidato aveva lo scopo di compensare la lesione della salute, talché era impossibile conoscere per differenza in che misura fosse stato liquidato il danno da lutto. Va, invece, reso ostensibile l'iter logico che si segue nella determinazione del quantum. Sarà proprio questo uno della moltitudine di significativi aspetti che verranno trattati nel convegno nazionale del 28 maggio 2015.
AIAV Associazione Italiana Assistenza Vittime Osservatorio Vittime Lidu Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
La prova psicologico giuridica del danno alla persona Roma - Corte di Appello di Roma – Sala Unità d'Italia Via A. Varisco n. 328 maggio 2015 ore 9,00 – 15,30Prof. Paolo Capri Presidente AIPG “Il nuovo metodo scientifico di accertamento e di valutazione del danno psichico e del danno da pregiudizio esistenziale” Avv. Gianmarco Cesari - (Presidente Osservatorio Vittime LIDU) - Prof. Fabrizio Jecher – Prof. Annamaria Giannini “La sinergia valutativa medico legale e psicologica ai fini della personalizzazione e del risarcimento integrale del danno: le linee guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” Dott. Stefania Pagliani - Dott. Patrizio Rossi - Dott.ssa Maria Emanuela Torbidone “Lo schema di relazione, la metodologia nello svolgimento delle attività, la diagnosi e la collaborazione con il medico legale” Avv. Paolo Russo – Avv. Paolo Storani “La quantificazione del danno da pregiudizio morale ed esistenziale nella jungla della giurisprudenza” Avv. Monica Caruso - Avv. Laura Coltrinari - Avv. Filomena Lipardi – Avv. Maria Josefina Bortoluzzi – Avv. Rossella Cannizzo- “L'evoluzione del metodo di accertamento psicologico giuridico del danno alla personalità ed alla integrità psichica oltre l'accertamento medico legale ai fini della tutela risarcitoria della vittima” Le domande di iscrizione si inoltrano mediante prenotazione on line all'indirizzo osservatoriovittime@libero.it. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione. La partecipazione è gratuita, in corso la richiesta di crediti formativi. La rilevazione delle presenze sarà effettuata non oltre mezz'ora dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell'evento. Chiusura lavori ore 15,30. |
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