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Data: 11/05/2015 11:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Se la notifica del ricorso per Cassazione viene effettuata a mezzo posta, la mancanza dell'avviso di ricevimento causa la ben più grave conseguenza dell'inesistenza e non la mera nullità dell'atto, oltre all'inammissibilità del ricorso. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella recente sentenza n. 8865/2015, dichiarando inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che lo aveva condannato a pagare un risarcimento di quasi tremila euro per l'eccessiva durata di un procedimento. Rilevato che il ricorso era stato notificato a mezzo posta, e che l'avviso di ricevimento del plico postale non risultava mai depositato, né in allegato al ricorso né in cancelleria, per la sesta sezione è da ritenersi non provata l'avvenuta ricezione dell'atto ad opera della controparte. Anche se con la
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si danno per verificati gli
effetti interruttivi, ha affermato infatti la S.C., la notifica tramite servizio postale “non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l'avviso
di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge
n. 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna
che la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è
stata eseguita”. Per cui, ha concluso la Corte, atteso che il Mef non ha provato alcun impedimento alla produzione della cartolina, rimanendo del tutto inerte e che “il principio della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio”, il ricorso va dichiarato inammissibile. |
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