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Data: 11/05/2015 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Non esiste alcun obbligo per l'avvocato di dimostrare la propria iscrizione nella lista dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, sia perché tale lista è pubblica sia perché il giudice può assumere tutte le informazioni necessarie. Così ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 9264 depositata il 7 maggio scorso, accogliendo le doglianze avanzate da un avvocato per la mancata liquidazione della parcella, nonostante il proprio cliente fosse stato ammesso al gratuito patrocinio. Vedendo rigettata la propria richiesta di liquidazione, in prima istanza dal Gip e successivamente, in sede di opposizione, dal presidente del Tribunale, il legale adiva quindi la Suprema Corte, lamentando l'erronea applicazione delle regole dettate dal dpr n. 115/2002, giacchè egli risultava regolarmente iscritto nell'elenco previsto dagli artt. 80 e 81 della disciplina sul gratuito patrocinio. E gli Ermellini gli hanno dato ragione, ritenendo sbagliato il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività svolta da parte del presidente del Tribunale, sull'erroneo presupposto della mancata iscrizione del professionista nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Tale elenco, hanno spiegato infatti i giudici di piazza Cavour, come espressamente disposto dal comma 4 dell'art. 81 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, “è pubblico, e si trova, presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia”. Per cui nessun onere può sorgere a carico dell'avvocato relativamente alla prova della sua iscrizione, né il provvedimento di reiezione può basarsi sul rilievo della mancata documentazione in merito. Anzi, incombe sul presidente del tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione, l'obbligo di acquisire direttamente i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011. |
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