Data: 12/05/2015 10:00:00 - Autore: Guido Rini

L'accordo interbancario

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Nel 2012, ma rimasto in sordina, è stato siglato un accordo tra i principali istituti di credito italiani , con il benestare della Banca d'Italia, finalizzato ad eliminare le procedure di protesto per gli assegni bancari.

Le motivazioni di fondo: le consistenti spese e le devastanti conseguenze in capo al protestato, dato anche il numero crescente di insolvenze visto il momento di congiuntura.

Il protocollo, pur se non vincolante, sta producendo i suoi effetti orientando in modo determinante il modus operandi della quasi totalità delle banche.

Ma quali sono i presupposti ed i fondamenti giuridici che sottendono una tale possibilità?

Sostanzialmente, non essendo più necessario fornire i presupposti legali per poter esercitare l'azione di regresso, venuta a mancare la categoria dei "giranti" a causa del fatto che le banche consegnano ai loro correntisti quasi esclusivamente carnet con moduli su cui è apposta la clausola di non trasferibilità, le banche non sono obbligate a procedere al protesto dell'assegno andato insoluto.

Vanno comunque analizzate una pluralità di circostanze , prima tra le quali:

Clausola di non trasferibilità

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Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214 , ha stabilito che assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro debbano recare obbligatoriamente tale clausola, unitamente all'indicazione del beneficiario. Ciò al fine di prevenire il riciclaggio di denaro.

In precedenza, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditori terzi.

Su ogni assegno vi era un apposito spazio bianco, in modo da permettere di specificare la clausola della non trasferibilità, ossia che tale titolo di credito poteva essere presentato all'incasso solamente dal beneficiario.

Attualmente, al correntista viene consegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti esplicitamente e comportano una imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno, versata alla Banca e da questa allo Stato. L'introduzione di tale normativa costituisce un deterrente al riciclaggio di denaro sporco, poiché i continui passaggi da un conto corrente all'altro mediante girata rendevano difficile la tracciabilità del denaro di provenienza mafiosa o illegale.

Riferimenti normativi

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I precetti di riferimento sono ancora quelli che possiamo trovare nell'impianto normativo del REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300). - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia . Per la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari invece si rimanda alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Azione di regresso e azione diretta

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Nel titolo di credito si possono distinguere due categorie di obbligati, ai quali corrispondono due tipi di azione per ottenere il pagamento della somma contenuta nel titolo: obbligati diretti (cioè coloro che hanno assunto originariamente il debito), contro cui si può usare l'azione diretta, obbligandoli al pagamento del debito, ed obbligati in via di regresso (cioè coloro che si sono assunti la responsabilità del pagamento), contro cui si può usare l'azione di regresso, che li obbliga a pagare ma che permette loro di rivalersi sui loro debitori.

Presupposti dell'azione di regresso

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Si può procedere con l'azione di regresso verso gli obbligati in via di regresso se il titolo è stato presentato tempestivamente ma non se n'è ottenuto il pagamento, come descritto dall'art. 45, primo comma della L.A., oppure se l'assegno non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente, come indicato dal secondo comma.

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con un protesto.

Pubblicità del protesto

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Il protesto è comunque anche oggetto di pubblicità, allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un incisivo effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l'accesso al credito (con il rischio, tenuto presente dalla legislazione più recente, di spingerlo nelle mani degli usurai).

In passato la pubblicità consisteva nell'iscrizione dei protestati in un apposito elenco, tenuto presso il tribunale, una copia del quale era periodicamente trasmessa alla camera di commercio che pubblicava un apposito bollettino.

Dal 1995, invece, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l'elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).

Entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco, la camera di commercio cura l'inserimento dei protestati in apposito registro, ora detto registro informatico dei protesti, tenuto con modalità informatiche. Il protestato resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, se gli è stata concessa la riabilitazione, in seguito al pagamento dell'assegno e comunque non prima di un anno dalla data di levata del protesto.

Art. 48 R.D. 1736/1933

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Il legislatore del '33 aveva comunque già previsto che : “Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto" od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.” Tale clausola, salvo il disposto dell'art. 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore. Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Per “facta concludentia“

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Non essendo più necessario fornire i presupposti legali per poter esercitare l'azione di regresso, venuta a mancare la categoria dei “giranti”, le banche non sono obbligate a procedere al protesto dell'assegno andato insoluto.

Le conseguenze dell'insoluto in caso di :

- Assegni in assenza di fondi (mancanza totale o parziale di provvista);

- Emissione assegni senza la necessaria autorizzazione della banca trattaria.

La Banca trattaria nel caso di assegno emesso in assenza totale o parziale di provvista, ha l'obbligo di inviare al soggetto interessato entro il 10° giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, una comunicazione di preavviso di revoca (mediante raccomandata o telegramma) prima di procedere all'effettiva segnalazione.
Nel caso in cui venga emesso un assegno privo di provvista, l'iscrizione ha luogo entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, sempre che nel predetto periodo non intervenga il pagamento tardivo. Nel caso di emissione di un assegno senza provvista totale o parziale, il traente al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni CAI – e quindi evitare anche sanzioni emanate dal Prefetto – può effettuare un pagamento tardivo del titolo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo stesso (così come previsto dall'art. 8 della L. 386/1990 modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 507/1999).

Si precisa che tale pagamento tardivo comporta:

Il pagamento dell'importo facciale dell'assegno;

Il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'assegno;

Il pagamento degli interessi, al tasso legale vigente, per il ritardato pagamento, eventuali spese sostenute.

Il pagamento può essere effettuato:

Al portatore del titolo;

Al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto;

Alla Filiale trassata dalla Banca, mediante costituzione di un deposito vincolato in favore del portatore del titolo.

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla Banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. Qualora sia stato levato il protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale che lo ha levato, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Ove l'assegno non venga onorato con le predette modalità e nei termini previsti, la Banca provvederà all'iscrizione del nominativo traente nell'archivio CAI. L'iscrizione di un nominativo in Archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi dalla segnalazione del nominativo.

Durante tale periodo è fatto divieto:

1. A qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto interessato;

2. Al soggetto iscritto di richiedere nuovi carnet di assegni;

3. Al soggetto iscritto di emettere assegni bancari e postali; Il traente iscritto dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li abbiano rilasciati .

Per l'emissione di assegni senza autorizzazione (art.1 l. 386/90) è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.032 ad un massimo edittale di € 12.394. Per l'emissione di assegni senza provvista (art.2 L. 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197.

La Centrale d'Allarme Interbancaria

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La Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è l'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 205/99 (G.U. n. 149 del 28.6.1999), del d.lgs. n.507/99 (S.O. n.233/2 alla G.U. n.306 del 31.12.1999). Il quadro di riferimento è completato dal regolamento del Ministero della Giustizia - d.m. 7 novembre 2001 n.458 (G.U. n.3 del 4-1-2002) e dal regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 (G.U. n.27 del 1-2-2002) e dal provvedimento di concessione del Governatore del 15 marzo 2002 (G.U. n.68 del 21-3-2002), che ne ha affidato la gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione s.p.a. (SIA). Ai sensi dell'art.12 del predetto regolamento del Ministro della Giustizia, nel presente sito vengono resi pubblici i dati non nominativi degli assegni bancari e postali di cui è stato denunciato il furto o lo smarrimento nonchè di quelli emessi in difetto di autorizzazione o risultati senza provvista ovvero non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

A questo link: un facile strumento di controllo degli assegni

Vedi anche la guida Assegno bancario

Avv. Guido RINI

avv.guido.rini@gmail.com


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