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Data: 14/05/2015 14:00:00 - Autore: Cristina Bassignana a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it Tribunale Torino, Ordinanza 31 marzo 2015
Il Tribunale di Torino ha emesso un'interessante ordinanza pronunciandosi a favore del riconoscimento del diritto morale d'autore di chi ha realizzato uno script poi utilizzato per la produzione di uno un noto spot pubblicitario pluripremiato. Il ricorrente ha proposto azione cautelare esponendo di essere stato dipendente di una società con la qualifica di art director e di essere stato posto in cassa integrazione e successivamente licenziato nell'ambito di un procedimento di riduzione del personale. Assume di essere stato l'autore dell'idea creativa alla base dello spot, essendo stata da lui elaborata in uno script. Il progetto era stato esposto durante una riunione e presentato al cliente che però non gli aveva dato immediato seguito. Successivamente, nel periodo in cui il ricorrente era stato collocato in cassa integrazione, lo script era stato rielaborato da altri dipendenti per la realizzazione dello spot pubblicitario. E' pacifico e non contestato che lo spot pubblicitario sia da considerarsi opera protetta dalla legge sul diritto d'autore. Nel caso di specie, però, si discute se lo script, vale a dire la breve narrazione nella quale sono sintetizzati i contenuti e lo sviluppo dello spot, possa essere considerato espressione dell'idea creativa con conseguente riconoscimento dell'autore come realizzatore dello spot. In altri termini, si discute se il contributo dato dal ricorrente nello lo script gli consenta di essere qualificato anche come autore morale dello spot. Il Tribunale ha ritenuto che con la documentazione prodotta dal ricorrente in giudizio sia stata fornita la prova del suo contributo alla realizzazione dello spot finale sostenendo che “l'autore dello script ha fornito, in questo caso concreto, un contributo necessario e determinante alla realizzazione dello spot. Senza questo contributo, ben difficilmente lo spot sarebbe stato quello che è”. Il Collegio ha pertanto ritenuto che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento quale autore morale dello spot pubblicitario oltre al risarcimento per la lesione del suo diritto, sia assistita da un ragionevole fumus di fondatezza. Il Tribunale si è espresso positivamente anche in merito al periculum in mora. La circostanza di non poter spendere il nome del ricorrente quale coautore dello spot pubblicitario pluripremiato è suscettibile di cagionare un grave ed irreparabile danno alla sua vita professionale. Avv. Cristina Bassignana |
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