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Data: 20/05/2015 18:40:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei Abogado Francesca Servadei Studio Legale Servadei Corso Giacomo Matteotti 49 - Albano Laziale (Roma) tel 069323507 - cell: 3496052621 e-mail: francesca.Servadei@libero.it
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 numero 28 , Disposizioni in materia di non punibilità
per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1 lettera m)
della Legge 28 aprile 2014 num. Il principio su cui si fonda tale modifica consiste nell'escludere dall'intervento penale tutti quei reati per così dire bagatellari . Le modifiche apportate sono vigenti dal 2 aprile 2015. ARTICOLO 131 BIS C.P. ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO. L'articolo 131 bis c.p. prevede due importanti presupposti: a) tenuità del fatto e b) non abitualità della condotta. Il concetto di tenuità si riferisce non solo a quei reati per i quali
Per quanto invece concerne il concetto di comportamento abituale esso implica che l'agente sia stato dichiarato delinquente abituale, per tendenza, professionale o nel caso in cui abbia commesso reati della medesima indole anche se, presi singolarmente, siano considerati di particolare tenuità ovvero nel caso in cui i reati commessi abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il IV comma del citato articolo prevede che, affinché sia determinata la pena detentiva di cui al I comma dell'articolo 131 bis Codice Penale, non si deve tener conto delle circostanze, salvo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale; inoltre per l'applicabilità di cui al I comma, relativamente alle pene ad effetto speciale, non si tiene in considerazione il Concorso di circostanze attenuanti di cui all'articolo 69 Codice Penale. Il V ed ultimo comma dell'articolo in esame comporta che la particolare tenuità si applica nel caso in cui essa è considerata come circostanza attenuante. Particolarmente importante sono i riflessi che l'articolo 131 bis del Codice Penale ha avuto in sede procedimentale; infatti, con il novellato articolo 411 del Codice di Procedura Penale il Legislatore ha aggiunto una nuova ipotesi di archiviazione risultante dal fatto che il reato per il quale si procede sia di particolare tenuità quindi, richiamando l'articolo 131 bis del Codice Penale. Al comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis, in virtù del quale nel caso in cui l'archiviazione sia richiesta ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., il PM ne deve dare avviso non solo alla persona indagata, ma anche alla persona offesa, indicando che, nel termine di dieci giorni, non solo hanno facoltà di prendere visione degli atti, ma è concessa loro la possibilità di presentare opposizione, la quale deve essere motivata a pena di inammissibilità. Nel caso in cui l'opposizione non risulti ammissibile si applica il II comma dell'articolo 409 del Codice di Procedura Penale e, sentite le parti, nel caso in cui la richiesta venga accolta, provvede con ordinanza. Nel caso in cui decorrano dieci giorni senza che sia richiesta opposizione, ovvero essa sia inammissibile il Giudice procede e pronuncia decreto motivato nel caso in cui accolga la richiesta di archiviazione. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il Giudice restituisce gli atti al PM, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5. Ulteriori modifiche al Codice di Rito si sono attuate con
l'introduzione del comma 1 bis all'articolo Articolo 651 bis del Codice di Procedura Penale, EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO IN SEDE CIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO. La sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale ha efficacia di giudicato sia in sede civile che in sede amministrativa; tale efficacia si riscontra anche se pronunciata in sede di procedimento abbreviato salvo che lo stesso rito alternativo non sia stato accettato dalla parte civile, la quale, quindi, vi si opponga . Il Decreto Legislativo 28/2015, introduttivo dell'articolo 131 bis del Codice Penale e modifiche al Codice di Rito, all'articolo 4 statuisce che i provvedimenti emanati saranno annoverati nel certificato penale. Abogado Francesca Servadei Studio Legale Servadei Corso Giacomo Matteotti 49 - Albano Laziale (Roma) tel 069323507 - cell: 3496052621 e-mail: francesca.Servadei@libero.it
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