Data: 01/02/2020 10:30:00 - Autore: Laura Bazzan
Avv. Laura Bazzan - Nei contratti sinallagmatici, caratterizzati cio� dal nesso di interdipendenza tra le opposte prestazioni, a fronte dell'inadempimento di controparte, ciascun contraente pu� difendersi in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che tale rifiuto sia contrario a buona fede o le prestazioni non siano dovute simultaneamente), ovvero in via di azione ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiedendo l'adempimento contrattuale oppure la risoluzione oltre al risarcimento del danno.

Cos'� l'azione per l'adempimento contrattuale

L'azione di adempimento, detta anche azione di manutenzione del contratto, mira alla conservazione del negozio giuridico e consiste in una domanda giudiziale di condanna all'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte.
Con il vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, pi� precisamente, l'attore avr� il titolo per ottenere il dare, facere o non facere oggetto dell'obbligazione e il contestuale risarcimento del danno sub�to a causa del ritardo nell'adempimento mentre sar� a sua volta tenuto, da un lato, a ricevere la prestazione di controparte e, dall'altro, ad eseguire la prestazione dovuta (sempre che, ovviamente, non abbia gi� provveduto ad adempierla).

I presupposti dell'azione per l'adempimento

Presupposti per l'esercizio dell'azione sono, evidentemente, la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, il ritardo nell'adempimento della prestazione e l'attuale possibilit� di adempiere l'obbligazione. Invero, se per effetto del ritardo l'adempimento non fosse pi� possibile o il contraente avesse perso l'interesse ad ottenerlo, il rimedio esperibile sarebbe piuttosto quello della risoluzione del contratto, cui conseguirebbe la cessazione del vincolo contrattuale.

Rapporti tra azione di adempimento e di risoluzione

La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall'art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l'adempimento la parte che invoca la condanna pu� sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non pu� pi� chiedersi l'adempimento.
In altre parole, la scelta della risoluzione ha effetto preclusivo sul successivo adempimento; ex art. 1453 c. 3 c.c., infatti, dalla data della domanda di risoluzione la parte inadempiente non pu� pi� adempiere la propria obbligazione. Naturalmente, in tanto � ammissibile mutatio libelli in corso di causa in quanto la domanda di risoluzione formulata resti nell'ambito degli stessi fatti gi� posti a fondamento della precedente domanda di adempimento.
La parte convenuta per l'adempimento, ove ne ricorrano i presupposti, pu� sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; in tal caso, si render� necessaria una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti per determinare quale tra i contraenti si sia reso responsabile della trasgressione pi� grave "tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalit� e proporzionalit� esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula" (Cass. civ. 22 gennaio 2009, n. 1618).

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