Data: 19/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio 2015. Quali sono i limiti da rispettare in tema di immissioni sonore, dunque di disturbo alla quiete condominiale, e di rispetto del decoro architettonico? Nel caso di specie una societ�, la cui attivit� � sita all'interno di un edificio, installa un impianto di condizionamento esterno senza il consenso del condominio. Secondo i ricorrenti lo stesso lederebbe l'estetica, la sicurezza e la stabilit� dell'edificio e provocherebbe immissioni sonore superiori al limite di legge.


In materia di immissioni, mentre � senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilit� stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attivit� produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non pu� far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilit� formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.�. Secondo il ragionamento della Suprema corte, nel caso in cui le immissioni, come nel caso di specie, di fatto non superino il limite consentito dalla legge, ci� significa che in automatico non siano idonee a provocare un danno. Il giudice dovr� in ogni caso procedere a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. �Se le immissioni superano, per la loro particolare intensit� e capacit� diffusiva, la soglia di accessibilit� prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettivit�, cos� pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della propriet� del vicino, ancor pi� esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perci� solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico�. Non si pu� prescindere dalla rumorosit� di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 cod. civ. � riferita alla �sensibilit� dell'uomo medio� e della situazione del caso. La sentenza di merito, sul punto, non appare adeguatamente motivata e il ricorso � accolto limitatamente a tale profilo; mentre l'argomentazione della Cassazione si chiude con una riflessione sul concetto di decoro architettonico. �Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civ., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro pu� ben correlarsi alla realizzazione di opere che mutino l'originario aspetto, anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la mutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile�. 


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