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Data: 19/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio
2015. Quali sono i limiti da rispettare in tema di
immissioni sonore, dunque di disturbo alla quiete
condominiale, e di rispetto del decoro architettonico? Nel
caso di specie una società, la cui attività è sita all'interno di
un edificio, installa un impianto di condizionamento esterno senza il
consenso del condominio. Secondo i ricorrenti lo stesso lederebbe
l'estetica, la sicurezza e la stabilità dell'edificio e
provocherebbe immissioni sonore superiori al limite di legge.
“In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.”. Secondo il ragionamento della Suprema corte, nel caso in cui le immissioni, come nel caso di specie, di fatto non superino il limite consentito dalla legge, ciò significa che in automatico non siano idonee a provocare un danno. Il giudice dovrà in ogni caso procedere a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se le immissioni superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico”. Non si può prescindere dalla rumorosità di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 cod. civ. è riferita alla “sensibilità dell'uomo medio” e della situazione del caso. La sentenza di merito, sul punto, non appare adeguatamente motivata e il ricorso è accolto limitatamente a tale profilo; mentre l'argomentazione della Cassazione si chiude con una riflessione sul concetto di decoro architettonico. “Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civ., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che mutino l'originario aspetto, anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la mutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile”. |
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