Data: 23/05/2015 16:30:00 - Autore: A.V.
Avv. Laura Lieggi -  legale@studioavvocatolieggi.com
"Le valutazioni concernenti le 'note di qualifica' con le quali il datore di lavoro esprime un giudizio sintetico sul rendimento e le capacit� professionali del lavoratore - che assumono fra l'altro, rilievo in quanto in rapporto di strumentalit� con atti di gestione del rapporto di lavoro, quali le promozioni, non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti e, soprattutto, agli obblighi di correttezza e buona fede: con l'obbligo di motivare adeguatamente le note suddette al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero motivi illeciti o irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualit� di lavoratore". 
Partendo da questo presupposto il Giudice del Lavoro (Trib. Bari sentenza n. 515/2015) ha affrontato il caso di una dipendente della Polizia Municipale, che era stata valutata negativamente in conseguenza di una assenza per gravidanza. 
Ritenendo che "in assenza di ulteriori particolari motivi di demerito della ricorrente, correlabili ad eventuali inadempienze della stessa, non pu� che dichiararsi l'illegittimit� della scheda di valutazione impugnata, in quanto fortemente discriminatoria nei confronti della lavoratrice donna (nella parte in cui attribuisce valenza pregiudizievole alla ricorrente il legittimo godimento di un periodo di assenza dovuto a gravidanza) e manifestamente illogica (con riferimento alla riconducibilit� alla nota di demerito al mero dato quantitativo dell'estensione del periodo lavorativo prestato dalla dipendente nell'anno de quo)".
In definitiva, in tema di note di qualifica dei dipendenti, il datore di lavoro � soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e dagli obblighi di correttezza e buona fede.
 
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