|
Data: 16/05/2015 16:30:00 - Autore: Dott. Agostino Saviano In tema di opposizioni ad ordinanze-ingiunzione di pagamento, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 1173/2015, ha ribadito il carattere perentorio del termine stabilito dall'art. 6 comma 8 del D.Lgs 150/2011. La norma dispone che il giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile, "ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione". Il citato comma 8 ha voluto ricondurre il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, al "rito del lavoro" sia pur con la previsione di un'ulteriore onere per la pubblica amministrazione. Nulla è cambiato in merito alla costituzione (resta fermo il termine di 10 giorni prima dell'udienza anche per il deposito della comparsa) ma il termine per il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, (che non è altro che la riproposizione di quanto già previsto in precedenza dall'art. 23 c. 2 legge n. 689/1981) è cosa diversa dal termine per la costituzione che ha infatti altre conseguenze sul piano processuale (come la decadenza dalle eccezioni, anche di merito, non rilevabili d'ufficio). Nel caso di specie il ricorrente aveva proposto opposizione a ordinanza ingiunzione con ricorso depositato il 13 ottobre 2014, chiedendo al Giudice di Pace di Napoli di annullare un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale per presunta infrazione al
Codice della Strada.
Disposta la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 23 della legge
n. 681/81, la Pubblica Amministrazione interessata depositava la
documentazione relativa alle sanzioni applicate senza tuttavia
costituirsi.
All'udienza fissata per la discussione il ricorrente eccepiva però che la
documentazione della Pubblica Amministrazione competente era
stata depositata senza il rispetto del termine di "dieci giorni prima" previsti dal citato comma 8, ed insisteva nel ricorso. Il GDP accogliendo l'opposizione, ha rilevato che la Pubblica Amministrazione ha depositato la documentazione in cancelleria il giorno 13 gennaio 2015, vale a dire un
giorno prima dell'udienza fissata per il 14 gennaio 2015, senza rispettare il termine dei dieci previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 che deve considerarsi perentorio. |
|