Data: 16/05/2015 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Sms, telefonate e pedinamenti sono condotte gravi ma per configurare lo stalking occorre la reiterazione, non basta un solo atto vessatorio nei confronti della vittima. Il brusco freno arriva dalla Cassazione che, con la sentenza n. 20065 pubblicata il 14 maggio scorso ha tenuto a sottolineare gli elementi necessari per la configurabilità del reato ex art. 612-bis c.p.

Pur non avendo dubbi sulla vicenda portata alla sua attenzione, rigettando il ricorso di un uomo imputato di stalking nei confronti dell'ex compagna, la S.C. ha colto l'occasione per indicare che sotto il profilo della condotta in considerazione del carattere necessario della sua reiterazione nel tempo, il delitto “deve essere ricondotto nell'ambito dei reati abituali impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare fattispecie di reato perseguibili in via autonoma”.

In quanto reato necessariamente abituale, ha proseguito piazza Cavour, il delitto di atti persecutori “non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia e presenta l'ulteriore caratteristica della necessità, ai fini della configurabilità stessa del reato, della reiterazione delle condotte”.

In ogni caso, ciò non riguarda il caso di specie in quanto l'uomo, sulla base delle risultanze processuali, aveva posto in essere “una vera e propria persecuzione nei confronti della donna”, tempestandola di telefonate e messaggi, dal contenuto offensivo e molesto, inseguendola per strada e arrivando anche ad “affittare un'abitazione situata nel medesimo condominio dove abitava la vittima”.

Tutti elementi che valgono a configurare per la quinta sezione penale della S.C. “ipotesi di minacce o molestie, caratterizzate da reiterazione di condotte e dall'insorgere, nella vittima, di un particolare stato d'animo, tale da indurla ad alterare le proprie abitudini di vita” e che convincono la Corte a confermare la sentenza di merito e a bocciare il ricorso dell'uomo. 


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