Data: 28/05/2015 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9910 del 14 Maggio 2015. 

In caso di incidente stradale, la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma dell'art. art. 2054 del codice civile (Vedi: La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli - Art. 2054 cc) può operare anche nel caso in cui sia accertata la responsabilità di uno dei due conducenti per aver omesso di dare la precedenza.

La norma, spiega la Cassazione, va intesa nel senso che "in caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giudice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti della violazione dell'obbligo di dare precedenza, dovendo verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se questi si sia attenuto alle norme sulla circolazione stradale ed alle regole della comune prudenza". In questo modo potrà darsi luogo sia a una presunzione di colpa concorrente (in caso di impossibilità di tale accertamento) sia alla affermazione di una colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al conducente del veicolo con diritto di precedenza)".

Se il comportamento di chi ha la precedenza viene valutato dal giudice di merito in modo da escludere ogni sua responsabilità allora non si applica la presunzione.

Insomma il giudice non deve limitarsi a verificare l'esistenza di obblighi di precedenza (o di determinata prudenza) a carico di uno dei veicoli, ma occorre che esamini anche la posizione degli altri mezzi coinvolti. La presunzione di colpa concorrente, opera solo dopo che il giudice ha esaminato gli elementi di prova e verificato se si debba o meno escludere la responsabilità di uno o più veicoli. In questo modo il dettato di cui all'art. 2054 cod. civ. è pienamente rispettato.



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