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Data: 17/05/2015 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - I genitori hanno l'obbligo di continuare a mantenere i figli maggiorenni finché non sono in grado di provvedere autonomamente a loro stessi, ma nel momento in cui si sposano, il matrimonio segna la fine di questo dovere perché entrano a far parte di una nuova famiglia. E si tratta di una cessazione “automatica” per la quale non è necessaria una pronuncia sul punto che, dati i tempi della giustizia, si tradurrebbe in un danno per la parte onerata. A stabilirlo è la Corte d'Appello di Napoli con la recente sentenza n. 47/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un genitore e riducendo l'importo di un titolo esecutivo. Richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 1830/2011), la corte territoriale ha infatti affermato che “il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione” traendo fondamento da un lato “negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio”, dall'altro nel rilievo che costituendo un nuovo nucleo familiare “i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge”. Con il matrimonio, in sostanza, ha spiegato la Corte, il figlio dà vita ad un “organismo familiare distinto ed autonomo”, divenendo quindi titolare insieme all'altro coniuge del “governo della nuova entità” e degli obblighi di reciproca assistenza morale e materiale che costituiscono “il necessario svolgimento di quell'impegno di vita assieme assunto con le nozze” e che discendono direttamente dai principi codicistici (ex art. 143 3 comma c.c.). Pertanto una volta che il figlio maggiorenne convola a nozze, venendo meno l'appartenenza al nucleo familiare originario cessano anche i doveri di mantenimento a carico dei genitori, posto che la ratio dell'obbligo riguarda “i membri appartenenti allo stesso nucleo familiare”. E ciò si riflette sulla portata del titolo posto in esecuzione, ha concluso la Corte, senza necessità di un'esplicita pronuncia sul punto che, dati “i tempi tecnici” occorrenti, si risolverebbe “in un sicuro pregiudizio per l'obbligato, costretto a pagare medio tempore somme irripetibili”. |
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