Data: 17/05/2015 12:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Cosa succede se tornando dal buffet scopriamo che la borsa lasciata appesa alla sedia non c'� pi� o se il cappotto attaccato all'appendiabiti � sparito?

In sostanza, se ci viene sottratto un qualsiasi oggetto personale mentre ci troviamo in un ristorante � possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti al gestore del locale?

In teoria s�, perch� il gestore � responsabile per i furti avvenuti all'interno del proprio locale, ma bisogna fare alcuni distinguo.

Le norme di riferimento sono quelle di cui agli artt. 1783 e ss. del codice civile che disciplinano la responsabilit� dell'albergatore e che vengono estese (dall'art. 1786 c.c.) anche ad altre categorie di imprenditori, tra cui i titolari di pensioni, trattorie, stabilimenti balneari e simili.

Tuttavia, mentre l'obbligo che incombe sull'albergatore ex art. 1783 c.c. per le cose portate in albergo dal cliente � pi� esteso (salvo le limitazioni di cui all'art. 1785 c.c.), quello che incombe sul ristoratore o il trattore, date le differenze strutturali delle due categorie nonch� le diverse modalit� di godimento ed esecuzione delle prestazioni, � pi� limitato.

La giurisprudenza ha precisato, in pi� occasioni, che la responsabilit� del ristoratore per le cose non consegnate direttamente in custodia � circoscritta a quelle di cui � opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, appunto, il cappotto, la pelliccia, l'ombrello, il cappello, ecc.), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto (Cass. n. 8268/1987; Gdp Napoli n. 319/2015).

Nel primo caso, la responsabilit� per i beni, anche se non affidati alla custodia del titolare del locale, sussiste per l'eventuale furto di cappotti, pellicce, ombrelli, cappelli (ecc.), mentre, nel secondo, per la sottrazione (come anche la perdita o il deterioramento) di oggetti che rimangono sotto la sorveglianza del proprietario (come la borsa, il portafogli o il cellulare ad esempio), il ristoratore non pu� rispondere.

Cos�, nel tempo, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilit� �ex recepto� del ristoratore per il soprabito rubato che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del ristorante (Cass. n. 10393/1991) e per il mancato ritrovamento di una pelliccia consegnata al cameriere perch� venisse portata nell'apposito guardaroba, in quanto modalit� di consegna tesa inequivocabilmente alla finalit� della sua custodia (Cass. n. 4445/1985).

Invece, � stato ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente per una pelliccia sparita che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di un ristorante sprovvisto di guardaroba di appendere ad un attaccapanni, situato in luogo controllabile e accessibile dallo stesso. In tale ipotesi, infatti, ad assumere rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilit�, sono le modalit� e il contesto in cui il cliente ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti: se cio� egli ha inteso affidarla �alla loro custodia o se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, nel qual caso la responsabilit� � quella limitata, prevista dall'art. 1783 c.c.� (Cass. n. 1537/97).

Quanto alla borsa, infine, se la stessa rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza diretta del cliente, come ad esempio nel caso in cui si riponga accanto o sotto la sedia o appesa alla stessa, l'eventuale furto della stessa o degli oggetti in essa conservati � ascrivibile alla negligenza o disattenzione nel controllo del suo proprietario (Trib. Milano 4342/2012).

 


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