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Data: 18/05/2015 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Ha ricevuto il premio Nobel chi ha avuto la geniale idea di inventare il trolley? A meno che non siate in corsa per le elezioni comunali e regionali, eventualità assai probabile perché sono sempre di più i candidati dei votanti, il fatidico momento di preparare il rotolante arnese è arrivato. Infatti, il 22 maggio 2015 si parte per la due giorni di Roma, destinazione Radisson Blu Hotel, in Via Turati, n. 171, immediati paraggi della Stazione Termini. Dalle meravigliose terrazze di quello che dal basso della strada pare uno scatolone nero multistrato stracolmo di automobili posteggiate sul limitare del confine con il mercato multietnico, la grande arteria ferroviaria sembra un enorme gioco di trenini Lima; variopinti convogli vi si avvicendano senza sosta nel brulicare nevrile dei viaggiatori. Il titolo dell'evento, sotto la premurosa ed attenta presidenza di Giovanni Cannavò e di Marco Rossetti, con la direzione scientifica di Gino Mastroroberto e di Giacomo Travaglino, è tradizionalmente nella lingua dei padri (un praticante appena sbarcato nel mio studio tanti anni fa, alla prima, ricorrente frase latina del tipo "vigilantibus non dormientibus iura succurrunt" oppure "iuxta alligata ed probata", mi staffilò un sensazionale "non parlo il latino!") ed è per la precisione ROTA VOLVITUR. Verrà fornita la traduzione direttamente al convegno: non ho sottomano il dizionario di Karl Ernst Georges (mi cancelleranno... illico et immediate dal catalogo dei diplomati al Liceo Ginnasio Giacomo Leopardi di Macerata dell'anno 1982?!). Perché partecipare, pur privi di vocabolario latino Castiglioni-Mariotti, al 24° congresso dell'Associazione Medico Giuridica Melchiorre Gioia? Soltanto per la bravura e per la fama dei relatori? Certo, l'elenco è gremito di nomi decisamente altisonanti, forse come mai era avvenuto in passato: a tacer di diversi altri che mi perdoneranno per la dimenticanza, i giudici della S.C. Dott. Giuseppe Maria Berruti, Dott. Giuseppe Salmè e Dott. Enzo Vincenti, quest'ultimo autore della recente Cass. civ. 27 marzo 2015, n. 6243 (il Pres. era Antonio Segreto), sulla responsabilità della ASL per i danni cagionati dal medico di base convenzionato, il Sottosegretario alla Giustizia, nonché magistrato (era il Gip di un processo penale di mal-med da me patrocinato al Tribunale di Massa), Dott. Cosimo Maria Ferri, il Dott. Vittorio Verdone, grande esperto assicurativo approdato dall'ANIA all'UnipolSai nel febbraio 2015, il Dott. Alessandro Santoliquido di Sara Assicurazioni con il suo inseparabile iPad, il Dott. Fabio Sattler di Allianz con la sua grande professionalità, il Prof. Giovanni Comandè della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il giudice del Tribunale di Milano Damiano Spera, prestigioso papà delle tabelle liquidative, assiduamente aggiornate, ed ora direttore della rivista telematica Ri.Da.Re. creata da Giuffrè e presentata proprio in occasione del precedente congresso al Radisson del 25 ottobre 2013, il mio Collega ed Amico Michele Liguori, principe del foro di Napoli e di Roma, nonché pilota di ottimo livello, il Prof. Vittorio Fineschi, medico legale di vaglia, il Prof. Paolo Cendon, il Prof. Pigi Monateri, il Prof. Giulio Ponzanelli, i prestigiosi Colleghi Flavio Peccenini e Maurizio Hazan. Grandi protagonisti, pezzi di storia del diritto, per i quali non v'è bisogno di presentazioni; ma il piatto forte sono i contenuti di strettissima attualità. Mi limiterò ad uno degli argomenti plurimi trattati, tralasciando deliberatamente l'aspetto assicurativo e negoziativo per non appesantire la presentazione. Il sottotitolo, quello in lingua italiana, è "Medicina e diritto assicurativo alla sfida del cambiamento" e non è di maniera, bensì tutto sostanza. Ve lo posso assicurare avendo appena prestato la mia insignificante collaborazione alla revisione di un'opera ricchissima di Roberto Cataldi, Cristina Matricardi, Francesca Romanelli, Silvia Vagnoni e Valeria Zatti, intitolata la "Responsabilità del medico e della struttura sanitaria", Maggioli Editore, giunta alla sesta edizione, utile manuale che forse avvisterete alla manifestazione del Radisson Hotel tra i banchetti dei vari editori che espongono le news del settore. Gli organizzatori... stanno con grande incisività sul pezzo! Non a caso nello scorrere il sontuoso programma, riportato anche qui in calce, custodito all'interno del sito www.melchiorregioia.it rinvenite il nome del Dott. Patrizio Gattari, giudice della Sez. I del Tribunale Civile di Milano. Cosa ha mai fatto il Dott. Gattari il 17 luglio 2014? Si è preso pure i complimenti del Prof. Renato Balduzzi che ha commentato quella sentenza come una sollecitazione a riconsiderare la giurisprudenza formatasi in materia. Già il Tribunale di Torino, il 26 febbraio 2013, ed anche il Tribunale di Varese, il 26 novembre 2012, avevano affrontato la problematica dell'assenza di un rapporto giuridico obbligatorio fra il medico "strutturato" all'interno dell'ente ospedaliero ed il paziente affidato alle cure di costui. Come ricorda l'amico Giuseppe Buffone, giurista raffinato e poliedrico, la responsabilità del medico ospedaliero nasce extracontrattuale e giammai la Suprema Corte, prima del 1999, epoca dello storico revirement, sostenne che tale responsabilità fosse contrattuale. Le regole del gioco erano ispirate all'art. 2043 c.c., come insegnano Cass. civ. 2750/1998 e Cass. civ. 11743/1998. Torna in tema Daniela Zorzit, coautrice con Maurizio Hazan di fondamentali scritti sull'argomento della rc medica, su Ri.Da.Re. Giuffrè del 13 maggio 2015, apportando un'ulteriore conferma ambrosiana del 2 dicembre 2014 alla tesi della responsabilità aquiliana, stante il rinvio all'art. 2043 c.c. contenuto nell'art. 3 della L. n. 189/2012; quanto al danno iatrogeno, pongo in risalto un brillante cenno al danno incrementativo, risultante da una lesione causata su un soggetto con pregressa patologia, causativa di aggravamento. Si tratta dell'ostico problema del concorso fra cause umane e cause naturali. Di certo, anche Daniela sarà della partita congressuale. Qual è lo stato dell'arte per la Cassazione? Prevale saldamente la responsabilità da contatto sociale con l'applicazione dell'art. 1218 c.c. e seguenti. Cosa sostiene in sintesi estrema il Tribunale di Milano del 17 luglio 2014? La decisione del Dott. Gattari divisa che promani una precisa indicazione dal senso della legge Balduzzi che menziona proprio l'art. 2043 c.c. Si tratterebbe di un'interpretazione coerente con la ratio della norma di contenimento della spesa pubblica. Conclusione: sarebbe più difficile ottenere la condanna, che però rimane contrattuale avuto riguardo alla responsabilità dell'ospedale. Allora, proviamo a ragionare: il paziente conviene in giudizio medico ed ospedale; quest'ultimo resta soccombente. Talché, la spesa pubblica non si contrae affatto e quell'ospedale quando agisce in regresso contro il medico si può vedere opporre che il sanitario risponda a titolo aquiliano. Pertanto, l'onere della prova rimane a carico dell'ospedale sia in un caso che nell'altro. Il Tribunale meneghino ha ricondotto tale responsabilità nell'alveo della responsabilità da fatto illecito, alias aquilana, a mente dell'art. 2043 c.c., e non rivestirebbe importanza la conferma dell'orientamento opposto giunta da ultimo ad opera di Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8940, e, prima ancora, con l'obiter dictum di Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4030. Antefatto. Sino al 2010 le cause di responsabilità sanitaria erano tabellarmente assegnate alla Sez. V del Tribunale milanese e poi la materia è stata devoluta alla Sez. I. Per questa ragione la Sez. V continua ad emanare sentenze in tema di responsabilità del medico e della struttura sanitaria, come quella n. 13574 del 18 novembre 2014, estensore il Dott. Andrea Borrelli, che proprio il sottoscritto ha divulgato su queste medesime colonne: si tratta di un altro autorevole ed esperto magistrato, la cui decisione ricalca la tradizionale tesi della responsabilità contrattuale (o contatto sociale). Ma il Dott. Gattari ha emesso una sentenza in un caso di malpractice medico-sanitaria che i media hanno sbattuto, suo malgrado (si tratta di un giudice rigoroso, ...vero, che ho avuto la fortuna di conoscere vent'anni fa, apprezzandone, in occasione di non meno di un centinaio di cause da me patrocinate avanti a lui, le doti di sensibilità, equilibrio e preparazione, un magistrato che ha sempre cercato di esercitare la giurisdizione nel rispetto del principio di soggezione del giudice alla Legge), in prima pagina e con ciò ha contribuito ad aggiungere un ulteriore tassello al mosaico delineato dalle aporie logiche della Legge Balduzzi, n. 189/2012. Oltretutto, il Presidente della Sez. I, Dott. Roberto Bichi, ha riaffermato la medesima tesi del Dott. Gattari con la pronuncia 2 dicembre 2014, n. 1430, e l'intera Sezione è ora uniforme - in plurime statuizioni - nell'affermare che dopo l'entrata in vigore della Legge Balduzzi, se il paziente danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con cui è venuto in contatto presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata solo in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., che l'attore ha l'onere di provare. Ricordiamo che la norma è rubricata per l'esercente la professione sanitaria, quindi vale anche anche per... l'infermiere, anche per il medico libero professionista che verrebbe liberato dall'onere dell'assenza di colpa. Sarà banale rimarcare la differenza tra responsabilità aquiliana e quella negoziale: nel primo caso tra i due protagonisti/antagonisti prima del fatto illecito non esisteva vincolo obbligatorio di alcun tipo, nessuna obbligazione preesistente. Sappiamo che per la Cassazione sono 15 anni che il medico risponde a titolo negoziale. Ora sarebbe il paziente che torna ad accollarsi l'onere della prova. E la prescrizione ritornerebbe, da decennale che era, quinquennale. Sarà l'occasione, questa del Melchiorre Gioia, per fugare molte perplessità e per sciogliere alcuni nodi irrisolti. E' anche appena il caso di ricordare che il nomoteta Ministro proponente, ora asceso al CSM, si è anche premurato di estendere alla responsabilità sanitaria le tabelle di legge medico-legali (per ora circoscritte al 9% delle micropermanenti, mentre i pregiudizi superiori si liquidano con i criteri ordinari) per la valutazione del danno biologico contemplate negli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, ora validate dalla pronuncia, variamente valutata, opera del Dott. Mario Rosario Morelli, della Consulta n. 235 del 16 ottobre 2014. Voglio concludere con quella che considero la chicca e la grande novità della manifestazione della seconda giornata, la sessione dei giuristi under 40 che vedrà in scena due miei valorosi Amici e Colleghi, Gino M. D. Arnone e Ludovico Berti, per i quali mi limito a rievocare le ultime, rispettive fatiche "Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta", gioiello scritto per i tipi di Giappichelli Editore da Gino insieme al Prof. Pigi Monateri e a Nicolò Calcagno, e "Il nesso di causalità in responsabilità civile", monografia splendida che Ludovico ha pubblicato con Giuffrè all'interno della collana "La Responsabilità Civile", coordinata e diretta da Marco Rossetti (che con Gianni Cannavò ringrazio sentitamente per avermi proposto - immeritatamente - di presentare l'evento); saranno con loro l'avv. Claudio Petrone e l'avv. Alessandro Bugli che certamente apporteranno nuova linfa alla già vivace discussione. Quanto alle ricche ed ulteriori tematiche rimando per esigenza di sintesi all'allegata locandina. Buona manifestazione a tutti! Ci vediamo a Roma per una nuova puntata dell'affascinante avventura del "Melchiorre Gioia". |
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