Data: 19/05/2015 13:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Chi paga le spese per l'affitto o il condominio dell'alloggio dove vive l'ex pu� dedurle dalla dichiarazione dei redditi, in quanto considerate alla stregua dell'assegno di mantenimento. Ma se la casa � abitata anche dai figli la deduzione vale la met�.

A fornire il chiarimento � l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2015 (qui sotto allegata) emessa per dare �risposte� ai Caf in materia di Irpef in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Per il Fisco, gli importi pagati dal coniuge nei confronti dell'altro coniuge separato, a titolo di spese per la locazione dell'alloggio (nonch� per quelle condominiali) sono assimilabili all'assegno di mantenimento e dunque deducibili dal reddito complessivo dell'onerato ai sensi dell'art. 10 (comma 1 lett. c) del Tuir, a condizione per� che i contributi siano �disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex coniuge�.

Se le somme per� riguardano l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, spiegano le Entrate, �la deducibilit� � limitata alla met� delle spese sostenute (cfr. art. 3 d.p.r. n. 42/1988)�.

Su entrambi i fronti, l'Agenzia si � espressamente allineata alla recente giurisprudenza di legittimit� (in particolare richiamando Cass. n. 13029/2013) che ha affermato la deducibilit� delle �spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorit� giudiziaria emesso in sede di separazione legale� sull'assunto che tali spese �costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c. in quanto la disponibilit� di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto�.


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