Data: 21/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10127 del 18 Maggio 2015. 

Se un opera pubblica resta incompiuta l'Ente � tenuto a risarcire eventuali danni ai cittadini. Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un Comune aveva lasciato incompiute opere di tubazione fognaria provocando danni al sistema indipendente di irrigazione delle culture posizionate sui fondi interessati. 

Per tale inerzia l'Ente territoriale � tenuto a risarcire il proprietario dei fondi del danno cagionato. 
E' stata cos� confermata una condanna, gi� irrogata dai giudici di merito, nei confronti del Comune che, a causa di propria inerzia, aveva provocato il riversamento di liquami e rifiuti nel fossato di scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo servente.

La Corte d'appello ha gi� accertato �un rilevante deterioramento della salubrit�, dell'estetica e della vivibilit� del luogo�. Poco rileva che il proprietario del fondo servente abbia libero accesso alle acque provenienti dall'acquedotto � cos� � strutturata la difesa del Comune resistente � n� che, a seguito dello scarico, comunque la qualit� delle acque risulti entro i limiti di legge stabiliti per l'uso agricolo. 

Infatti �il fatto di poter disporre sul fondo di una fonte d'acqua potabile costituisce una ricchezza e attribuisce al coltivatore un vantaggio, la cui perdita costituisce indubitabilmente un danno meritevole di risarcimento, pur se il danneggiato disponga in casa dell'allacciamento alla condotta comunale�. 

La qualit� delle acque utilizzate per irrigare risulta altres� compromessa, nonostante sia ancora entro i limiti di legge, ci� comportando un �deterioramento dei prodotti e delle opportunit� di sfruttamento del fondo � che ha o pu� avere un rilievo anche economico (�) in aggiunta al disgusto insito nella deteriorata qualit� dell'ambiente�. 

Il danno subito dall'agricoltore � quindi degno di tutela, non potendo egli, ad esempio, procedere alla coltivazione di prodotti biologici utilizzando la precedente fonte d'acqua; non essendo a suo carico l'onere di provare la potabilit� antecedente della stessa, quanto invece dovere dell'amministrazione liberarsi da tale responsabilit�. Infine, esente da vizi � altres� la statuizione della Corte di merito che ha condannato la pubblica amministrazione a provvedere a risanare la zona, essendo stata pienamente rispettata la sfera di discrezionalit� amministrativa: la Corte d'appello non ha infatti deciso �come fare� ma �cosa fare�, lasciando il Comune libero di determinarsi relativamente alle modalit�.


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