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Data: 20/05/2015 14:24:00 - Autore: N.R. Non basta esibire una copia fatta presumibilmente con la carta carbone per considerare valido un testamento olografo. Gli eredi dovranno trovare l'originale oppure fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10171/2015 del 18 maggio (qui sotto allegata) spiegando che "La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, prescrizioni che hanno la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo". Ma se manca l'originale si può ragionevolmente presumere che il testatore lo abbia voluto revocare e lo abbia deliberatamente distrutto. Quindi, spiega la Corte, "la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione". Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.
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