Data: 20/05/2015 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Chi non versa i contributi previdenziali ed assistenziali commette reato anche dopo la recente legge delega sulla depenalizzazione (l. n. 67/2014), almeno finch� non verranno emanati i relativi decreti delegati.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 20547/2015 depositata ieri, confermando la condanna di un imprenditore catanese per il mancato versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e rinviando al giudice d'appello soltanto per la rideterminazione della pena (visto che alcuni illeciti nel frattempo si erano prescritti).

Niente �salvezza� dunque per l'uomo che aveva tentato la strada del �self-executing� della delega, in quanto chiara e definitiva sarebbe �la volont� del legislatore di non perseguire pi� penalmente gli illeciti penali� elencati nella l. n. 67/2014, senza che la decretazione delegata possa cambiare alcunch� in merito, deponendo in tal senso anche la sentenza della Consulta (n. 224/1990) che ha ritenuto la delega quale fonte �direttamente produttiva di norme giuridiche�.

Per la terza sezione penale, invece, non � cos�.

Senza il concreto esercizio della delega (mediante i decreti attuativi), non � possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella stessa possano modificare l'ordinamento vigente.

Anche perch�, ha sottolineato la S.C., in assenza della trasformazione dell'illecito penale in violazione amministrativa, �una soluzione in senso assolutorio � sarebbe � del tutto irragionevole�, aprendo a �un'impunibilit� generale per chi comunque violi un obbligo degno di interesse di tutela�. Un segnale, peraltro, niente affatto corrispondente all'intenzione del legislatore il quale, con l'emanazione della legge de qua, non ha certo inteso �dismettere totalmente la punibilit� per i fatti di omesso versamento � ma unicamente di assoggettarli � ad una sanzione amministrativa�.

Senza contare, aggiunge la S.C., che l'attuazione della delega potrebbe non essere esercitata nei termini previsti dalla legge.

Pertanto, sino all'emanazione dei decreti delegati, il reato c'� e rimane. E senza depenalizzazione non pu� esserci proscioglimento per gli imprenditori sotto processo a causa degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai quali non resta che chiedere (una volta emanati i relativi decreti), la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p.


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