Data: 22/05/2015 23:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Fino a 5 anni di reclusione per le societ� non quotate e 8 anni per le quotate. Queste le pene massime edittali per il falso in bilancio che da ieri � tornato nuovamente reato con l'approvazione definitiva del ddl anticorruzione da parte della Camera (leggi� Ok della Camera al Ddl anticorruzione: la riforma � legge) 

Dopo anni di depenalizzazione (a seguito della norma del 2001 dell'allora governo Berlusconi), la fattispecie, dunque, riacquisisce rilevanza penale con sanzioni pi� severe per i diversi tipi di societ� (quotate e non quotate) che si macchiano della falsificazione dei dati aziendali, attenuazione della non punibilit� nei casi meno gravi e cancellazione delle soglie di rilevanza penale, con il fine dichiarato di segnare una svolta, in termini di lotta ad uno dei delitti simbolo della criminalit� dei c.d. �colletti bianchi�.

 

Vediamo come funziona il nuovo reato:

 

-     Soggetti attivi

Elemento comune della fattispecie di reato, sia per societ� quotate che non quotate, sono le figure chiamate a risponderne: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

 

-     Elemento oggettivo e condotte

Il reato sussiste quando i soggetti sopra indicati �al fine di conseguire per s� o per altri un ingiusto profitto� nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, dirette sia ai soci che al pubblico, �consapevolmente� espongono fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti che devono essere comunicati per legge sulla situazione economica finanziaria o patrimoniale della societ� o del gruppo.

La condotta � punibile quando � esercitata �in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore�.

 

-     Il falso delle non quotate

Per le societ� non quotate la nuova legge detta una disciplina piuttosto articolata. Secondo il nuovo art. 2621 c.c., la pena base per il falso in bilancio va da 1 a 5 anni di reclusione, anche se le falsit� o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societ� per conto di terzi.

Il limite edittale consente dunque di applicare (ex nuovo art. 2621-ter) la nuova causa di non punibilit� per �particolare tenuit� del fatto�, dovendo il giudice valutare, in modo prevalente, �l'entit� dell'eventuale danno cagionato alla societ�, ai soci o ai creditori�.

Sempre per le non quotate (e per le societ� che non superano i limiti di cui all'art. 1, comma 2, r.d. n. 267/1942) , i �fatti di lieve entit��, salvo che costituiscano pi� grave reato, vengono puniti con una pena da sei mesi a tre anni. La valutazione va compiuta tenuto conto della natura e delle dimensioni della societ�, delle modalit� o degli effetti della condotta (art. 2621 bis c.c.). Il delitto, in tal caso � procedibile a querela della stessa societ�, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

 

-     Il falso delle quotate

Sul versante delle quotate, la risposta del reato � pi� severa prevedendo la pena della reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.

Alle quotate, per espresso disposto della novella dell'art. 2622 c.c. sono equiparate:  

 

- le societ� emittenti strumenti finanziari per i quali � stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le societ� emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- le societ� che controllano societ� emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le societ� che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

 

Vale anche per le quotate, infine, l'applicazione delle stesse pene se la falsit� o l'omissione riguarda beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

 

-     Le sanzioni pecuniarie

La nuova legge �rimodula� in peius le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati in materia societaria, se commessi nell'interesse della societ� (o se la stessa ne ha comunque tratto vantaggio), con multe non indifferenti che vanno da 200 a 400 quote (per le societ� non quotate), da 100 a 200 se i fatti sono di lieve entit�, e da 400 a 600 per le quotate. 


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