Data: 21/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10280 del 20 Maggio 2015. La questione in oggetto offre molti spunti di riflessione in merito alle definizioni giuridiche di “trattamento” e “trasmissione e divulgazione” dei dati personali. La Cassazione si pronuncia sul ricorso promosso da un istituto bancario, autore di un bonifico telematico verso la presunta danneggiata, versamento recante la causale “ex l. 210/92” (normativa vigente in merito al risarcimento del danno derivante da lesione alla salute causata da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). La domanda della resistente, infatti, che lamentava indebito trattamento di propri dati sensibili, era stata accolta nei gradi di merito.


Secondo la Suprema corte, che accoglie il ricorso, la dicitura di cui sopra sarebbe troppo generica per essere in grado di rivelare lo stato di salute del beneficiario dell'indennizzo. Potrebbe trattarsi, infatti, di un erede o di un altro avente causa, non necessariamente del soggetto colpito dalla patologia. Per quanto riguarda la problematica della “diffusione”, il d. lgs. 196/2003 con essa si intende “dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”; va da sé che la comunicazione a un soggetto specifico, quale un istituto di credito, non rientra sicuramente in tale fattispecie normativa. Aggiunge la Corte che “la tesi seguita dal Tribunale porterebbe a conseguenze paradossali: a seguire il criterio adottato dal Tribunale, dovrebbe ritenersi diffusione del dato anche il messaggio telematico inviato a una persona fisica precisa e individuata, la quale usi un personal computer accessibile agli altri membri della sua famiglia; e l'evidente reductio ad absurdum rende palese la fallacia della premessa su cui questa assurda conclusione si fonda”. Al termine di un ampio e approfondito esame delle questioni sollevate, la sentenza – cui, per completezza, si rimanda alla lettura integrale - si conclude con un riepilogo dei principi di diritto applicabili al caso di specie, con l'accoglimento e con la decisione nel merito della vertenza.


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