Data: 27/05/2015 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non si pu� offendere impunemente un collega davanti ai clienti e agli altri collaboratori senza subire conseguenze. Un comportamento simile legittima, infatti, la sanzione massima del licenziamento, in quanto trattasi di condotta contraria ai �doveri civici�.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 10842/2015 qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un dipendente che appellava la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo, dolendosi dell'illegittimit� del licenziamento intimato dalla societ� datrice di lavoro a causa di un diverbio litigioso con un collega in presenza della clientela.

L'uomo adiva la Cassazione, sostenendo l'inattendibilit� delle deposizioni che avevano confermato l'incolpazione, in quanto i testi erano dipendenti della controparte datoriale.

Ma per la sezione lavoro, ci� non basta a metterne in dubbio l'attendibilit� e ha ragione la corte territoriale.

Per quanto riguarda la valutazione di proporzionalit�, la Corte ravvisa la �giusta causa�, motivata attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo nazionale (nella specie, industrie del terziario e della distribuzione dei servizi), che �punivano la condotta del lavoratore contraria ai doveri civici e il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell'attivit� aziendale�.

La condotta �ingiuriosa e aggressiva� addebitata, dunque, legittima il licenziamento del lavoratore e la condanna alle spese processuali. 


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