Data: 19/06/2015 23:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 10814 del 26 Maggio 2015. 

L'art. 890 del codice civile da disposizioni in merito alle distanze minime che devono sussistere rispetto a fabbriche e depositi di materiale esplosivo, nocivo e/o pericoloso. 

La norma rimanda alla regolamentazione locale; solo nel caso in cui tale normativa non esista, è il giudice stesso che deve procedere all'accertamento. Nel caso di specie il titolare di immobile adiacente alla proprietà del resistente propone ricorso avverso la sentenza d'appello che cambiava parzialmente quella di primo grado, disponente l'innalzamento del comignolo del vicino, ritenuto costruito di modo che le sue immissioni superassero la soglia della normale tollerabilità prevista dalla legge.

Quest'ultima decisione è stata assunta sulla base del fatto che, secondo il giudice d'appello, sarebbe stato ammissibile un accertamento in concreto da parte dello stesso giudice, mancando all'uopo idonea normativa che prevedesse distanze specifiche da rispettare. In realtà, in sede interpretativa, rileva la Cassazione che esisterebbe un “regolamento locale di igiene”, i cui estremi sono riportati in sentenza, e che di conseguenza sarebbe stato integrato il rinvio di cui all'art. 890 sopra citato. Ha errato il giudice del merito a sostituirsi al legislatore nell'accertamento dei fatti; il regolamento amministrativo richiamato è stato in effetti emanato proprio con la finalità di regolare i rapporti tra edifici vicini. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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