Data: 28/05/2015 14:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Da oggi in poi il datore di lavoro pu� creare un falso profilo su Facebook al solo fine di �incastrare� il dipendente sulla cui �diligenza� nutre gi� dubbi. A legittimare tale condotta � la Cassazione, con la sentenza n. 10955 depositata ieri (qui sotto allegata), approvando il modus operandi aziendale e confermando il licenziamento del lavoratore.

Per la S.C. sono da considerarsi accertati i fatti rilevati dai giudici di merito, dai quali emergeva che il responsabile del personale dell'impresa aveva creato un profilo di donna su Facebook chiedendo l'amicizia a un dipendente, gi� sorpreso ad assentarsi dalla postazione di lavoro per parlare a lungo al telefono (bloccando cos� il macchinario cui era addetto) e con un ipad collegato alla rete nell'armadietto personale. Nei giorni successivi alla richiesta di amicizia, il dipendente aveva confermato ogni dubbio sulla negligenza, chattando per molto tempo e durante gli orari di lavoro. Sulla base di questi elementi, quindi, era scattato il licenziamento per giusta causa, legittimato dai giudici di merito e ora anche da piazza Cavour.

Pur sostenendo la necessit� di un bilanciamento tra il potere di controllo del datore di lavoro e il diritto alla privacy del dipendente, resa ancora pi� essenziale dall'imminente emanazione del decreto attuativo sui controlli a distanza, nell'ambito del Job's Act, la sezione lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha ritenuto che l'accertamento svolto nei suoi confronti integrasse alcuna violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Per gli Ermellini, infatti, laddove il controllo sia diretto �non gi� a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si � fuori dallo schema normativo dell'art. 4 n. 300/70�.

Come rilevato anche dai giudici di merito, il controllo messo in campo dall'azienda era �difensivo�, in quanto teso soltanto a sanzionare una condotta idonea �a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti�. Peraltro, il controllo era stato effettuato �ex post�, ossia dopo i precedenti riscontri sulla negligenza del dipendente sul posto di lavoro. Per cui ha concluso la S.C., la creazione del falso profilo su Fb non costituisce di per s� una �violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro� in quanto attiene ad una �mera modalit� di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva, n� deduttiva dell'infrazione�. 


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