Data: 01/06/2015 15:04:00 - Autore: Margherita Marzario

Dott.ssa Margherita Marzario

Numerosi sono gli indici normativi che avvalorano la veste costituzionale della mediazione principalmente di quella sic et simpliciter�senza aggettivi�, ossia considerata in una visione unitaria.

In primo luogo � da tenere presente il carattere compromissorio, a cominciare dall'art. 1, della nostra Carta Costituzionale, ossia il fatto che essa fu il frutto di una convergenza tra forze sociali e politiche diverse e talora contrapposte (una sorta di mediazione interculturale ante litteram), ci� a conferma che nella nostra cultura, giuridica e non, c'� sempre stata una tendenza mediativa.

Secondo l'autorevolissima impostazione del costituente e costituzionalista Costantino Mortati i principi fondamentali nella Costituzione possono identificarsi nei seguenti: principio democratico, principio personalista, principio pluralista, principio lavorista.

Questi principi, desumibili non solo dai primi dodici articoli della Costituzione intitolati �Principi fondamentali� ma da tutto il sistema costituzionale, presentano pi� specificazioni, alcune delle quali si possono applicare alla mediazione in senso lato ed anche a quella familiare.

I principi democratico, personalista e pluralista sono gi� di per s� esplicativi e quindi ben si adattano alla mediazione familiare, perch� essa mira a ripristinare la democraticit� in seno alla famiglia, a tutelare ogni persona della famiglia, in particolare quelli deboli, e a dare ascolto alle pi� voci del e nel conflitto familiare.

Ricondurre la mediazione familiare nell'alveo del principio lavorista pu� apparire un'interpretazione forzata ma non � cos�. Innanzitutto perch� essa � una forma di social work, � indiscutibilmente un'attivit� o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della societ� (art. 4 comma 2 Cost.). Anche perch� � un servizio a sostegno della famiglia, che � la prima culla del progresso materiale e spirituale della societ�.

Come diceva lo scrittore irlandese George Bernard Shaw, �forse il pi� grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all'umanit� � formarsi una famiglia�.

Inoltre, la mediazione familiare incarna i principi dell'art. 2 della nostra Costituzione soprattutto nella parte relativa alla solidariet�. Solidale, fra i vari significati, ne ha anche uno in meccanica quale elemento di un meccanismo rigidamente collegato ad un altro. Quest'accezione ben si addice al ruolo genitoriale, quanto a quello familiare in generale, perch� i genitori, anche se separati o divorziati, non smettono d'essere tali nei confronti dei figli ed anche tra gli ex-coniugi possono permanere delle conseguenze di natura patrimoniale che danno luogo alla cosiddetta solidariet� post-coniugale.

Questi principi generali ed altre regole costituzionali riferibili alla mediazione familiare fungono per quest'ultima come principi ispiratori, criteri direttivi e limiti.

Dalla dizione dell'art. 29 comma 1 Costituzione, in concordanza con tutta la disciplina costituzionale della famiglia e con i principi fondamentali (in modo particolare il principio di sussidiariet�), emerge l'autonomia della famiglia, che � il punto di partenza e di arrivo della mediazione familiare. Il ricorso a questo intervento deve essere frutto di una scelta consapevole di una famiglia in crisi. L'operatore di mediazione familiare deve accompagnarla a scelte autonome in modo tale che la famiglia non divenga oggetto ma soggetto dell'eventuale eteronomia del giudice. Leggendo a ritroso l'art. 29 comma 1 Costituzione si possono rintracciare anche delle indicazioni per il percorso di mediazione familiare; in altre parole, partendo dalla consapevolezza che � incrinato il matrimonio (o la convivenza more uxorio) i confliggenti rivedono su cosa sia stato fondato fino ad allora il loro sodalizio e su cosa debbano fondarlo per salvaguardare la �societ� naturale� che � la famiglia con i suoi diritti.

Un altro valore costituzionalmente protetto, nell'art. 29 comma 2 Costituzione, � l'unit� familiare, che pu� essere definita principio eziologico e teleologico della mediazione familiare. Quando l'unit� familiare � minata l'intervento mira ad interpretare la conflittualit� e a garantire un minimum di unit� familiare ai figli. Nella fase successiva alla rottura, � chiamata, invece, ad aiutare le famiglie ricostituite o ricomposte. In altre parole, la mediazione aiuta la famiglia a recuperare la propria progettualit� (ci� che in gergo si chiama self empowerment) nella metamorfosi della crisi. L'espressione costituzionale �unit� familiare� � stata lungimirante perch�, laddove non si possa avere un'unica famiglia sotto lo stesso tetto, bisogna garantire l'univocit� dell'ambiente familiare �riconosciuto che il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalit� deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicit�, amore e comprensione� (dal Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia). Dall'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 comma 2 Cost.) deriva anche la corresponsabilit� nella crisi familiare e del suo esito; assunzione della corresponsabilit� che la mediazione familiare vuole ridestare.

Passando poi all'art. 30 Costituzione, � chiaro che la mediazione � a sostegno della genitorialit� ed in particolare della funzione educativa. Anzi � un servizio di educazione dei genitori, esigenza oggi sempre pi� pressante. La mediazione, pertanto, adempie essa stessa una funzione educante e educativa (esiste proprio la dizione �mediazione educativa familiare�). Parafrasando la terminologia dell'art. 30, si pu� affermare che interviene nei casi di incapacit� dei genitori e cerca di rendere compatibili gli interessi confliggenti e le posizioni conflittuali della crisi familiare. Non solo, la mediazione familiare si preoccupa di rendere compatibili le situazioni giuridiche dei figli nella prospettiva di una famiglia allargata o di altra �costellazione familiare�. Inoltre, l'aggettivo �compatibile� (da �compatire�, partecipare all'altrui patimento) si addice alla funzione della mediazione perch� vuol far comprendere che la sofferenza � comune e l'uno � concausa della sofferenza dell'altro e per questo avviare ad una conciliazione (�compatibile� significa comunemente �conciliabile�) per la serenit� propria e altrui.

Dell'art. 31 si possono adattare alla mediazione familiare le locuzioni �formazione della famiglia� e �adempimento dei compiti relativi�, nel senso che la mediazione agevola la coppia nella formazione di un nuovo assetto familiare e nell'adempimento dei compiti relativi. La locuzione �compiti� (negli artt. 30 e 31) richiama l'altra �competenze�, sempre pi� usata in riferimento ai genitori, e la mediazione familiare � un accompagnamento verso particolari e nuove competenze genitoriali in una situazione che pu� essere considerata di genitorialit� difficile.

Facendo un'interpretazione adeguatrice ed evolutiva degli articoli 31 e 37 comma 1, si potrebbe dire che la mediazione familiare aiuta la donna, tanto vittima quanto fomentatrice della conflittualit� familiare (per esempio quelle donne che ostacolano le relazioni tra i padri e i figli), per consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (soprattutto se diverr�, nel caso di affidamento dei figli, il cosiddetto genitore collocatario) e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La protezione (etimologicamente �coprire avanti�) si addice alla mediazione sia per lo svolgimento nella stanza della mediazione sia per la progettualit�.

Dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 13 c.1, 21 c.1, 30 e 31 della Costituzione risulta chiara la valorizzazione dell'identit� e dell'autonomia del figlio minorenne che, in una prospettiva dinamica, tende a renderlo responsabile protagonista della propria vita, attraverso scelte che egli deve essere posto in grado di operare consapevolmente. La promozione dell'autonomia del minore d'et�, come soggetto che deve percorrere un itinerario di formazione e di responsabilizzazione, per essere pronto ad assumere un ruolo attivo nella societ�, ha trovato uno dei significativi momenti di realizzazione nella mediazione familiare che cerca di salvaguardarla in vari modi, per esempio facendo partecipare i figli ad alcuni incontri (anche se questa modalit� � dibattuta). Quest'aspetto � convalidato dal titolo e dal contenuto del documento �Per una mediazione a misura di bambini� promosso dall'Unicef Italia nel 2005, ma purtroppo dimenticato. Sicch� prendendo spunto dal dettato dell'art. 31, la mediazione pu� essere definita uno degli istituti di protezione della maternit�, dell'infanzia e della giovent�.

Continuando la lettura della Costituzione si giunge all'art. 32 e la mediazione pu� essere certamente considerata un mezzo di tutela della salute (intesa come integrit� psicofisica e pertanto in stretta connessione con la libert� personale di cui all'art. 13 Cost.), soprattutto di quella dei bambini, perch� aiuta a prevenire o ad attenuare o a segnalare, in una sola parola a decodificare varie patologie quali la depressione infantile, i disturbi dell'alimentazione e la sindrome di alienazione genitoriale o parentale (Parental Alienation Syndrome - PAS - SAP se letta in italiano). Quest'ultima, simile e confusa con altre sindromi variamente definite, dalla sindrome del bambino maltrattato alla sindrome del genitore malevolo (o di Turkat), � molto controversa in giurisprudenza (in particolare dalla Corte di Cassazione) e in dottrina soprattutto perch� non � annoverata nel DSM V, il manuale diagnostico dei disturbi mentali. Accogliendo il messaggio �non c'� salute senza salute mentale� (dalla Conferenza Ministeriale Europea dell'OMS ad Helsinki nel 2005) e �in una societ� che presenta una maggiore domanda di salute mentale� (dalle Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale del 21 marzo 2008), la mediazione promuove la salute mentale nella comunit� familiare ed extrafamiliare, visto che i malesseri familiari possono causare gravi disagi psichici e sociali.

Fondamentalmente la mediazione familiare prepara alla tanto agognata �bigenitorialit�� (anche se sarebbe sufficiente parlare di genitorialit�), perch� consente di raccordare �la ricerca della paternit�� (art. 30 comma 4 Cost.) e l'�essenziale funzione familiare� materna (art. 37 comma 1 Cost.). La mediazione riconduce al significato profondo della genitorialit� che � la generativit� dell'amore e nell'amore: �Un primo presupposto educativo � che i figli, pi� che di due genitori che �li� amano, hanno bisogno di due genitori che �si� amano� (Aurelio Mol�, giornalista). Due persone adulte, separate o divorziate, anche se non si amano pi� come coniugi (o come conviventi) devono e possono amarsi come persone, di quell'amore espressione di massima adultit�.

Dott.ssa Margherita Marzario



Tutte le notizie