Data: 14/11/2022 06:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Cos'è la ricettazione

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Il reato di ricettazione è posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri.
L'art. 648 c.p, che contiene la disciplina questo reato, ha subito importanti modifiche in virtù del recepimento da parte del decreto legislativo approvato dal Cdm il 4 novembre 2021 della Direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio con il diritto penale.
Per il reato di ricettazione, il reato presupposto d'ora in poi potrà essere anche di natura contravvenzionale, le pene saranno aumentate se il reato verrà commesso nello svolgimento di un'attività professionale, mentre nei casi di particolare tenuità le pene saranno più elevate rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il nuovo testo dell'art. 648 c.p.

Questo il testo dell'art. 648 c.p in base alle modifiche (evidenziate in corsivo) della Direttiva UE:
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
2. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

L'accertamento del delitto presupposto

Una particolare attenzione deve essere posta sull'accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l'autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Elementi del reato di ricettazione

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Venendo agli elementi del reato di ricettazione, il soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto, e coincide con colui che pone la condotta così come descritta nell'articolo 648.

A proposito di condotta, la ricettazione si configura come reato a forma vincolata, integrato dall'acquisto, dalla ricezione o dall'occultamento di denaro o cose provenienti da delitto o dall'attività di intermediazione posta in essere a tal fine.

Venendo all'elemento soggettivo, la ricettazione può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto.

Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell'imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati

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L'individuazione dell'elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato con quella del favoreggiamento reale e dell'incauto acquisto; dal Favoreggiamento Reale, articolo 379 del Codice Penale, si distingue in quanto quest'ultimo è caratterizzato dal fatto che l'ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale, mentre la differenza con l'incauto acquisto (Acquisto di cose di sospetta provenienza, articolo 712 Codice Penale, reato contravvenzionale) consiste nel fatto che l'autore viene punito per una sua negligenza e quindi punito per non aver accertato, prima dell'acquisto, la provenienza illecita del bene.

Pena per il reato di ricettazione

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La pena prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro.
In altri casi, invece, la pena è aumentata. Si tratta delle ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose che provengono da rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p. o di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
Reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 300 a euro 6.000 se il reato presupposto è di natura contravvenzionale ed è punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena più alta se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Durata della reclusione e delle sanzioni ridotte infine per i casi di particolare tenuità in base alle pene previste per il delitto o la contravvenzione presupposti.

Regime sanzionatorio del reato di ricettazione

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Il primo comma dell'articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329.

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l'aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell'articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, I comma, n. 7–bis.

Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 ha aggiunto l'aggravante del reato commesso nell'esercizio di un'attività professionale e l'attenuante che varia in base alla pena prevista per il reato presupposto.

Pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 se il fatto riguarda denaro o cose che provengono da un reato contravvenzionale punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

E infine quando il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Giurisprudenza sul reato di ricettazione

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La giurisprudenza sul reato di ricettazione è ricca e significativa.

Con la sentenza 27983/2019, ad esempio, la Corte di cassazione ha ritenuto provato l'elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame dall'accettazione di una proposta contrattuale che sarebbe altrimenti ingiustificabile.

Possiamo poi segnalare la sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129, con la quale la Corte ha affermato che non è escluso dall'ipotesi della ricettazione l'avere guidato un'autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato ad una persona defunta.

Inoltre merita di essere segnalata la pronuncia di legittimità numero 42866/2017, che ha chiarito che la particolare tenuità, che rende meno severa la pena per la ricettazione, deve essere desunta da una valutazione dei fatti complessiva e nella quale siano ricompresi anche le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res".

Tra le pronunce più recenti, citiamo infine la sentenza n. 3233/2021, che ha ribadito che quando un soggetto, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633).

Leggi anche: Il reato di incauto acquisto


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