Data: 03/06/2015 19:55:00 - Autore: Marina Crisafi
di
Marina Crisafi � Nnn ha diritto al compenso per il parere "preventivo" redatto a favore
del cliente sulle chance di successo di un eventuale appello, il legale che non � abilitato a patrocinare innanzi
alle magistrature superiori. Questa attivit� infatti deve considerarsi ricompresa nella voce �studio
della controversia� che fa parte dei compensi per il giudizio d'appello e non pu� dunque essere oggetto di liquidazione autonoma quale prestazione stragiudiziale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza
n. 11446 depositata oggi (qui sotto allegata), che ha bocciato il ricorso di un avvocato avverso la
pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto la sua richiesta di ottenere il riconoscimento di un diritto al
compenso per il parere redatto per conto della propria cliente al fine di
illustrare i margini di possibile successo di un appello al Consiglio di Stato.
Condividendo il dictum del giudice di merito, gli Ermellini hanno osservato
innanzitutto che la richiesta del parere
era strettamente connessa e preordinata allo svolgimento dell'unico
incarico affidato all'avvocato, ovvero quello di redigere un
ricorso da presentare al Consiglio di Stato, predisponendo in via preventiva un
parere, appunto, sull'opportunit� o meno di promuovere il giudizio di
impugnazione.
Tale attivit�, hanno specificato da piazza
Cavour, deve essere ricompresa nella voce di "studio della
controversia" e consultazioni con il cliente e non pu� essere
liquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale.
Come spiega la seconda sezione civile �la
remunerazione dell'attivit� di redazione del parere preventivo - attivit�
cui con l'atto di appello il legale ha inteso circoscrivere la sua pretesa - postulava in ogni caso l'iscrizione
nell'apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le
magistrature superiori�.
Sicch� - non
assumendo alcun rilievo la circostanza che nonostante il professionista avesse
precisato alla cliente sin dall'inizio di non essere abilitato la stessa avesse
confermato l'incarico - ha concluso la
S.C. �nel segno del primo comma dell'art. 2231 c.c., nulla pu� competere al
ricorrente�.
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