Data: 08/06/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi  – Il certificato di proprietà di un'auto così come la carta di circolazione rimangono sempre validi fino a prova contraria. L'iscrizione nel p.r.a. (pubblico registro automobilistico) dei trasferimenti di proprietà di un veicolo oltre, infatti, ad avere la funzione principale di dirimere i conflitti che possano sorgere tra diversi pretesi proprietari ha altresì valore di prova presuntiva in ordine alla individuazione del soggetto titolare del veicolo.

Ne consegue che chi risulta il proprietario, di fronte ad eventuali controversie, deve soltanto fornire la prova di essere tale e non quella negativa dell'assenza di trasferimenti successivi rispetto alla data della carta di circolazione, che grava invece su colui che contesta il diritto di proprietà. E ciò a prescindere dalla data in cui il certificato è stato rilasciato.

Il principio, di carattere generale, è stato ribadito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11124/2015), intervenuta per “rimediare” a due sentenze di merito che avevano invece sostenuto il contrario.

La vicenda vedeva protagonisti i comproprietari di un'auto che avevano avanzato domanda di risarcimento per i danni subiti in seguito ad un sinistro. Sia il giudice delle prime cure che quello d'appello avevano rigettato la domanda sul presupposto che gli stessi non avessero ottemperato all'onere di provare di essere i proprietari dell'automobile incidentata.

La decisione del giudice di pace prima e del tribunale poi si fondava sull'assunto che il certificato di proprietà prodotto in giudizio era anteriore di 5 anni alla data del sinistro e che i danneggiati avrebbero dovuto provare eventuali trasferimenti di proprietà successivi.

Ma la Cassazione, poneva un brusco freno, rimbeccando i giudici di merito e ribadendo un principio ampiamente consolidato (Cass. n. 24681/2014; Cass. n. 9134/2010) basato sull'imprescrittibilità stessa del diritto di proprietà sulla res mobile in generale.

La S.C. infatti, ha ribadito che data tale “regola indiscussa”, il soggetto che in base al titolo (quale appunto risultante dal certificato di proprietà esibito in giudizio) faccia valere la sua pretesa “deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria”.


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