Data: 07/06/2015 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Se il dipendente rimane vittima di un sinistro stradale, anche il datore di lavoro va risarcito? Ebbene sì. Mentre, infatti, la più risalente giurisprudenza negava tale possibilità, ormai la risarcibilità del datore di lavoro per i danni conseguenti all'infortunio (extralavorativo) occorso al proprio dipendente è pacificamente affermata sia dai giudici di legittimità (sin da Cass. SS.UU. n. 174/1971) che dalle corti di merito (di recente, Gdp Palermo 16.12.2014).

La condotta illecita del terzo, infatti, responsabile dell'incidente occorso al lavoratore, priva al contempo sia il dipendente della sua integrità fisica che il datore di lavoro delle prestazioni lavorative dovute in ragione del carattere di sinallagmaticità che contraddistingue il rapporto di lavoro.

Ne consegue che il terzo responsabile del sinistro è tenuto a risarcire anche il danno cagionato al datore di lavoro per via della mancata fruizione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente. Tale mancata utilizzazione, secondo la giurisprudenza consolidata, integra infatti un pregiudizio ingiusto causalmente ricollegabile alla condotta (dolosa o colposa) del responsabile del sinistro. E ciò a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente (Cass. n. 6132/1988).

In ordine al quantum, il datore che abbia retribuito il dipendente nel periodo in cui non ha effettuato la prestazione lavorativa per l'inabilità temporanea causata dall'infortunio cagionato dal terzo, ha diritto al risarcimento (da parte di quest'ultimo) per tutti gli esborsi effettuati a favore del dipendente stesso nel periodo di invalidità temporanea. E dunque non solo per lo stipendio versato direttamente al lavoratore ma anche per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi, eventuali gratifiche, ecc. (Cass. n. 2844/2010).

Ove trattasi di infortunio occorso a seguito di sinistro stradale, l'azione risarcitoria va attivata, nei confronti della compagnia di assicurazione del terzo responsabile, entro il termine di due anni, ai sensi dell'art. 2947, 2° comma, c.c. 


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