Data: 07/06/2015 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi – Se il dipendente rimane vittima di un sinistro
stradale, anche il datore di lavoro va
risarcito? Ebbene sì. Mentre, infatti, la più risalente giurisprudenza
negava tale possibilità, ormai la risarcibilità del datore di lavoro per i danni
conseguenti all'infortunio (extralavorativo) occorso al proprio dipendente è pacificamente affermata sia dai giudici
di legittimità (sin da Cass. SS.UU. n. 174/1971) che dalle corti di merito
(di recente, Gdp Palermo 16.12.2014).
La condotta illecita del terzo, infatti, responsabile
dell'incidente occorso al lavoratore, priva
al contempo sia il dipendente della sua integrità fisica che il datore di
lavoro delle prestazioni lavorative dovute in ragione del carattere di
sinallagmaticità che contraddistingue il rapporto di lavoro.
Ne consegue che il terzo responsabile del sinistro è tenuto a
risarcire anche il danno cagionato al
datore di lavoro per via della mancata fruizione delle prestazioni lavorative
del proprio dipendente. Tale mancata utilizzazione, secondo la giurisprudenza
consolidata, integra infatti un
pregiudizio ingiusto causalmente ricollegabile alla condotta (dolosa o
colposa) del responsabile del sinistro. E ciò a prescindere dalla
sostituibilità o meno del dipendente (Cass. n. 6132/1988).
In ordine al quantum,
il datore che abbia retribuito il dipendente nel periodo in cui non ha
effettuato la prestazione lavorativa per l'inabilità temporanea causata
dall'infortunio cagionato dal terzo, ha diritto al risarcimento (da parte di
quest'ultimo) per tutti gli esborsi
effettuati a favore del dipendente stesso nel periodo di invalidità temporanea.
E dunque non solo per lo stipendio versato direttamente al lavoratore ma
anche per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi,
eventuali gratifiche, ecc. (Cass. n. 2844/2010).
Ove trattasi di infortunio occorso a seguito di sinistro
stradale, l'azione risarcitoria va
attivata, nei confronti della compagnia di assicurazione del terzo
responsabile, entro il termine di due
anni, ai sensi dell'art. 2947, 2° comma, c.c.
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