Data: 19/05/2022 09:00:00 - Autore: Laura Bazzan

Patti parasociali: cosa sono

I patti parasociali sono degli accordi atipici con efficacia inter partes, che vengono stipulati tra soci o tra soci e soggetti terzi. Essi sono esterni rispetto all'atto costitutivo della societ�, da qui la definizione di "para" sociali. Possono produrre effetti in relazione a tutte le parti o ad alcune di esse. Hanno ad oggetto regole di condotta che i soci si impegnano a rispettare nei confronti della societ� stessa di cui fanno parte o all'interno della stessa.
In questa sede a livello disciplinare ci occuperemo in particolare della societ� per azioni distinguendo le regole a seconda che la societ� sia o meno quotata in borsa.

Inammissibilit� patti parasociali

Attenzione per�, non tutti i patti sono validi. Essi sono ritenuti inammissibili quando il fine � antisociale o gli stessi violino norme inderogabili.

Patti parasociali convenzioni atipiche

I patti parasociali, secondo la Cassazione (sentenza 9846/2014) sono "convenzioni atipiche", riguardanti i rapporti personali tra soci ed operanti sul piano organizzativo e gestionale, in cui taluni soci si prestano e si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della societ�, sicch� essi integrano la fattispecie del contratto a favore del terzo. Ne consegue che di questo sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la societ� quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della societ� di cui fanno parte."

Finalit�

Per mezzo dei patti parasociali i soci convengono di perseguire scelte imprenditoriali comuni, esercitando in modo predeterminato i diritti sociali. L'organizzazione della societ� per� rimane estranea al patto stesso. Si tratta, pi� precisamente, di contratti plurilaterali accessori ad effetti obbligatori con comunione di scopo che, vincolando unicamente i contraenti comportano, come conseguenza dell'eventuale inadempimento, la sola responsabilit� contrattuale nei confronti dei partecipanti all'accordo.

Riferimenti normativi

Le norme di riferimento dei patti parasociali delle societ� per azioni in particolare sono l'art. 2341 bis c.c. che elenca le tipologie dei patti in base all'oggetto e ne indica la durata e il successivo articolo 2341 ter, dedicato invece alla pubblicit� dei patti parasociali.
Dei patti parasociali delle societ� per azioni quotate in borsa si occupa invece il TUF ossia il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al dlgs n. 58/1998 che li disciplina agli articoli 122 "patti parasociali" e 123 "durata dei patti e diritto di recesso".

Forma dei patti parasociali

Rispetto alla forma, non sono previsti particolari requisiti n� ad substantiam n� ad probationem.
L'unica eccezione � rappresentata dai patti che comportano la conclusione di un negozio solenne ovvero dei patti parasociali soggetti a particolari adempimenti legali di comunicazione e pubblicit�.
La mancata previsione della forma scritta per la sostanza o per la prova dei patti la si ricava dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 122 del TU, che nel trattare il regime di pubblicit� di tali patti all'interno delle societ� quotate, prevede che lo stesso debba essere rispettato "in qualunque forma stipulati".

Durata dei patti parasociali

Per quanto riguarda la durata dei patti, essa � diversa a seconda che vengano stipulati nell'ambito di una S.p.a. non quotata o di una S.p.a. quotata in borsa.
Nelle societ� per azioni non quotate i patti parasociali non possono eccedere i cinque anni e se stipulati per una durata maggiore si intendono sempre stipulati per la durata massima di 5 anni. Alla scadenza per� possono essere rinnovati.
Nelle societ� per azioni quotate in borsa invece i patti hanno una durata di tre anni, anche in questo caso se stipulati per un tempo pi� lungo, devono comunque ritenersi stipulati per la durata massima di tre anni. Una volta scaduti anch'essi sono rinnovabili.
Per le due tipologie societarie infine, se il patto � stato stipulato a tempo indeterminato, ossia senza una scadenza prestabilita, ogni contraente ha il diritto di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni. Il preavviso non � tuttavia richiesto se gli azionisti intendono aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107, anche se il recesso non ha effetto fino a quando il trasferimento delle azioni non si � perfezionato.

Oggetto dei patti parasociali

I patti parasociali delle societ� chiuse, idonei a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societ�, in base a quanto sancito dall'art. 2341-bis c.c hanno ad oggetto:
  • l'esercizio di voto nelle societ� per azioni o nelle societ� che le controllano (sindacati di voto);
  • limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societ� che le controllano (sindacati di blocco);
  • l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali societ�.
Nelle S.p.a. quotate, invece, l'art. 122 c. 5 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) dispone che i patti parasociali possano avere i seguenti oggetti:
  • l'esercizio del diritto di voto (sindacati di voto);
  • l'istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle societ� con azioni quotate e nelle societ� che le controllano (sindacati di consultazione);
  • dei limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
  • l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) (sindacati per l'acquisto concertato di azioni);
  • l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali societ�.

Tipologie di patti parasociali

Nella prassi, quindi, si suole distinguere tra:
  • sindacati di voto: patti parasociali che regolamentano le modalit� di voto durante l'assemblea. Con questi accordi i partecipanti si impegnano a votare in assemblea secondo le indicazioni del sindacato. L'uniformit� del comportamento � dettata dal perseguimento di un obiettivo comune. Questi patti possono stabilire che si debba votare in un certo modo sempre o in occasioni determinate, che si debba votare in un certo modo in tutte o solo in relazione ad alcune delibere, che il voto debba essere unanime o a maggioranza e infine che il voto sia espresso in modo diretto o tramite rappresentante. Il voto espresso in maniera difforme rispetto al patto non comporta l'inefficacia della delibera (ma il dissenziente deve risarcire gli altri) a meno che non sussista un conflitto di interesse tra alcuni membri del sindacato e la societ�;
  • sindacati di blocco: con questi patti parasociali i partecipanti si impegnano, in caso di cessione inter vivos delle azioni, ad ottenere il gradimento degli altri soci o permetterne la prelazione, a non vendere i propri titoli prima che sia passato un certo periodo di tempo o a vietare del tutto la vendita delle azioni. Quest'ultimo patto tuttavia per essere valido deve rispettare i limiti previsti dall'art. 1369 c.c. che cos� dispone: "Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non � valido se non � contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti". L'obiettivo di questi patti � piuttosto evidente, ossia porre dei limiti all'ingresso nella compagine societaria per evitare di alterare gli equilibri interni;
  • patti di consultazione: servono a per garantire lo scambio di informazioni prima delle votazioni;
  • patti di acquisto: sono quelli finalizzati a imporre l'acquisizione di azioni o strumenti finanziari attributivi della facolt� di acquisto e sottoscrizione di azioni;
  • patti d'influenza dominante: sono previsti per esercitare un'influenza dominante sulle societ� quotate o sulle societ� che le controllano.

Pubblicit� dei patti parasociali

Nelle societ� non quotate in borsa non � prevista alcuna pubblicit� dei patti.
L'art. 2341 ter c.c. lo prevede infatti solo per le societ� che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questo caso "i patti parasociali devono essere comunicati alla societ� e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese."
Tale mancata dichiarazione comporta che i possessori delle azioni a cui si riferisce il patto parasociale non possano esercitare il diritto di voto e che le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante siano impugnabili a norma dell'articolo 2377.
Per quanto riguarda le societ� quotate in borsa il TUF al comma 1 dell'art. 122 dispone che "I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societ� con azioni quotate e nelle societ� che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
  • comunicati alla Consob;
  • pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
  • depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societ� ha la sua sede legale;
  • comunicati alle societ� con azioni quotate."
Il mancato rispetto di questa forma pubblicitaria comporta la nullit� dei patti.

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