Data: 07/06/2015 19:43:00 - Autore: N.R.
Va assolto dal delitto di omicidio colposo chi investe una persona in autostrada che è scesa dall'abitacolo di un auto in avaria senza indossare il giubbetto catarifrangente. Lo afferma la quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24217/15 qui sotto allegata.

Nella fattispecie la vittima era scesa dalla sua auto e, trovandosi al centro della corsia, era stata investita da un auto in transito.

Il conducente che lo aveva investito era stato condannato per omicidio colposo dalla Corte di Appello di Salerno che aveva a sua volta riformato una sentenza assolutoria di primo grado.
Secondo i giudici della Corte d'appello, il solo rispetto dei limiti di velocità da parte dell'imputato non lo avrebbero esentato dall'obbligo di rispettare le "regole generali in tema di velocità stabilite dell'art. 141 codice della strada che impongono al conducente, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi di velocità, di commisurare l'andatura alla situazione concreta del traffico, del veicolo, ed alle condizioni di visibilità".

Di diverso avviso la Corte di Cassazione secondo cui nel caso di specie non può imputarsi al conducente del veicolo investitore, che procedeva a una velocità di 90 km orari, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 141 comma 2 cod. strada a cui fa riferimento la sentenza impugnata.
Nella fattispecie, infatti, l'imputato stava percorrendo la corsia di destra e questa era sgombra da ostacoli e non occupata dalla autovettura incidentata che era invece ferma a sinistra. 

Regolare anche la velocità: quella di 90 km/h in autostrada non può a priori considerarsi andatura imprudente e inadeguata "dovendosi al contrario reputare pericolosa una andatura ancora più contenuta, sia pure al solo ipotetico scopo di verificare l'esistenza di eventuali feriti ed eventualmente prestare soccorso

Piuttosto, annota la Corte, la presenza sulla carreggiata del conducente dell'autovettura incidentata è una circostanza che viola le più elementari norme di prudenza e di cautela.

Come si legge nella parte motiva della sentenza, la decisione dei giudici d'appello presenta diversi aspetti di criticità "riguardo all'applicazione dei princìpi che, nel nostro ordinamento, sovrintendono alla responsabilità per colpa, in particolare per quel che attiene: alla violazione delle regole cautelari ritenute rilevanti e applicabili alla fattispecie (colpa in senso oggettivo; all'efficacia causale di tale violazione rispetto all'evento (causalità della colpa); alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente modello (colpa in senso soggettivo)".

Qui di seguito in allegato il testo integrale della sentenza.


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