Data: 07/06/2015 19:00:00 - Autore: Giovanna Molteni
di Giovanna Molteni
Un contratto di apprendistato professionalizzante è da considerarsi a tempo indeterminato qualora, al termine del rapporto, non sia intervenuto un recesso scritto preceduto da preavviso?

Per rispondere a questo interrogativo, va chiarito preliminarmente quali sono gli elementi connotanti tale tipologia di contratto di lavoro. 
Nel sinallagma contrattuale alla funzione di scambio (prestazione contro retribuzione) si affianca la causa formativa, essendo il datore di lavoro tenuto a garantire all'apprendista la necessaria formazione professionale. 

Nel periodo formativo il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento e senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.

Alla scadenza del contratto, il datore può decidere di recedere indipendentemente dall'acquisizione o meno della professionalità che ha costituito l'obiettivo formativo del rapporto. In tal caso dovrà dare al lavoratore formale disdetta con l'osservanza del periodo di preavviso
Con la disdetta il datore di lavoro manifesta legittimamente la volontà di non trasformare l'apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato
Tale disdetta intimata al termine del rapporto nel rispetto del preavviso ha natura di negozio unilaterale recettizio e di fatto costituisce un recesso ad nutum da considerarsi legittimo

Se invece il recesso non interviene, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato.

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