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Data: 07/06/2015 22:37:00 - Autore: N.R. La Corte Costituzionale con la sentenza n.100/2015 ha dichiarato infondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate da diversi organi giudiziari, della norma che prevede la soglia di punibilità di 50.000 euro (anzichè di 103.291,38 come previsto per altri reati di analogo disvalore) per il delitto di omesso versamento delle ritenute. La norma sottoposta al vaglio di costituzionalità è l'art. 10-bis del decreto legislativo 74/2000, n. 74 concernente la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto". I giudici che avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale avevano ipotizzato, tra le altre cose, un contrasto della norma con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui "con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede una soglia di punibilità di euro 50.000", anziché di euro 103.291,38". Il principale motivo di censura della norma era dato dal fatto che vi sarebbe stata una irragionevole disparità di trattamento in raffronto con altre ipotesi delittuose come quelle previste dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. L'omesso versamento dell'Iva infatti è punito solo se l'imposta non versata supera i 103.291,38 euro e non apparirebbe ragionevole dare rilievo penale all'omesso versamento di ritenute quando l'importo supera la soglia più bassa di 50.000 euro. La disparità del regime sanzionatorio, secondo i giudici rimettenti, sarebbe irragionevole e non spiegabile con la diversa natura fiscale dell'obbligazione. Anzi le due figure delittuose sarebbero pienamente sovrapponibili sia nel loro disvalore sia nella riferibilità temporale alle condotte successive al 17 settembre 2011. Ci sarebbe inoltre una disparità di trattamento con delitti più gravi come quello di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione. Le argomentazioni dei giudici remittenti non hanno fatto breccia però nei giudici della Consulta che hanno ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale spiegando, attraverso un'articolata e approfondita motivazione, che il trattamento sanzionatorio delle due figure delittuose può seguire percorsi diversificati. Come si legge nel testo della sentenza, "Il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate può essere chiamato a rispondere, sul piano penale, unicamente del reato di cui all'art. 10-bis, tanto se abbia regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se abbia presentato una dichiarazione infedele, quanto se non abbia presentato affatto la dichiarazione [...]. Di conseguenza, i delitti di omessa e infedele dichiarazione non possono costituire utili termini di comparazione, salvo che si pretenda di porre a raffronto la posizione del sostituto d'imposta (che può rendersi responsabile del reato di cui all'art. 10-bis) con quella del contribuente (soggetto attivo dei delitti in dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000)". Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata. |
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