Data: 09/06/2015 21:26:00 - Autore: Giovanna Molteni


Il concetto di patrimonialità e gli atti a contenuto non patrimoniale
Il contratto è l'accordo con il quale le parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale. Ne consegue che uno degli elementi caratterizzanti il contratto risiede nella natura patrimoniale del rapporto giuridico disciplinato, suscettibile di essere valutato alla stregua di un criterio meramente economico. Tuttavia, in considerazione della centralità della persona umana nel nostro sistema giuridico, l'ordinamento tutela non solo beni di natura patrimoniale. In prima approssimazione, si può definire il rapporto giuridico non patrimoniale in termini di relazione tra situazioni giuridiche non patrimoniali, consistenti in poteri e doveri non traducibili in valori di mercato. In particolare, nel diritto di famiglia e nel diritto della personalità si individuano due esempi emblematici di atti a contenuto non patrimoniale: gli accordi coniugali e gli atti di disposizione del corpo.

I negozi a carattere non patrimoniale che regolamentano i rapporti familiari
Gli strumenti negoziali volti a definire i rapporti coniugali e familiari non possono essere qualificati quali contratti, ma sono riconducibili nell'alveo dei negozi a contenuto non patrimoniale in quanto le prestazioni in oggetto hanno essenzialmente natura e carattere non patrimoniale.
A tali strumenti negoziali si applica la disposizione di cui all'articolo 1322 c.c.: seppure connotati dalla matrice dell'atipicità, essi sono leciti e tutelati da parte dell'ordinamento giuridico in quanto espressione di interessi meritevoli di tutela. In questo ambito, la libertà contrattuale non si esplica illimitatamente ma deve coniugarsi con il sistema di disposizioni inderogabili di cui agli articoli 143 e seguenti c.c.

Gli atti di disposizione del corpo: liceità dell'autonomia negoziale in campo bioetico
Premesso che dagli atti di disposizione del corpo il soggetto può trarre solo la realizzazione ottimale della personalità, tali atti non possono essere intesi come atti di disposizione di situazioni patrimoniali. Nel quadro della tutela costituzionale della salute come diritto fondamentale dell'uomo ed interesse della collettività, l'articolo 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Analizzando la legislazione in tema di trapianti e di atti di disposizione della sfera procreativa e tenendo conto dei principi di solidarietà, di libertà e consapevolezza del consenso, di tutela dell'affidamento posti a presidio dell'autonomia privata nell'ambito delle relazioni di natura personale, si perviene alla conclusione che i privati dispongono di un ampio potere di autodeterminazione rispetto alle scelte che investono il corpo come manifestazione ed esercizio dei diritti della personalità.
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