Data: 10/06/2015 22:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo
Il comma 629 della Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) è andato a riformulare l'art. 120 T.U.B. 2° comma, precisando alla lett. b) che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La modifica incide sul dibattuto tema dell'anatocismo bancario, vietando espressamente nel nostro ordinamento il fenomeno dei cd. interessi sugli interessi, ossia l'attività di capitalizzazione che le banche effettuano sul capitale maggiorato degli interessi maturati in precedenza.

Per attuare la voluntas legis si rende tuttavia necessaria una pronuncia del CICR tesa a precisare le nuove modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie.

I numerosi problemi interpretativi e applicativi sollevati dall'intervenuta modifica hanno fatto sì che l'art. 120, comma 2°, restasse per lungo tempo lettera morta.

Il Tribunale di Milano è però intervenuto con due ordinanze collegiali emesse il 25 marzo e il 3 aprile 2015 (Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott. Francesco Matteo Ferrari) a seguito del ricorso presentato da un'associazione dei consumatori e degli utenti, ex art. 140 comma 8 Codice del Consumo, per ottenere l'illegittimità della capitalizzazione di interessi passivi dopo il 1° gennaio 2014.

Per il Tribunale meneghino la semplice previsione legislativa, ancorché generica, è sufficiente per inibire l'anatocismo bancario ormai incontrovertibilmente vietato dalla legge a partire dal 1° gennaio 2014, precisando nell'ordinanza del 23 marzo 2015 che "È agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare".

Dello stesso tenore l'ordinanza del 3 aprile 2015 con cui il Tribunale ha precisato che il divieto contenuto nel novellato art. 120 T.U.B. abbia carattere di normativa speciale e più rigorosa rispetto a quella dettata dall'art. 1283 c.c., norma che dal 2014 viene derogata capovolgendo di fatto la disciplina previgente. 

Inoltre, "una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata".

L'autorevole posizione del Tribunale di Milano, pur restando tuttavia isolata, evidenzia le difficoltà connesse ad una tematica di grande attualità e la necessità di un intervento adeguatore volto a dissipare nella maniera più conforme ed efficiente possibile le molteplici incertezze interpretative tuttora presenti.

Lucia Izzo

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